07 febbraio 2010

DANNI A TERZI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell'appalto di opere pubbliche, l'appaltatore è, di regola, unico responsabile dei danni cagionati a terzi durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera appaltata, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera.
In merito alla garanzia, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice e dell’art. 103 del DPR 554/99, l’appaltatore ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori progettuali, …. e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
L’art. 14, comma 2, del D.M. 145/2000 pone comunque a carico dell’appaltatore l’onere per il ripristino di opere o risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Il responsabile del procedimento, espletati gli adempimenti di cui art. 189 del DPR 554/99 ed accertata l’esistenza di crediti dell’appaltatore per danni a terzi, deve invitare l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e rimettere al collaudatore i documenti, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito. Il mancato pagamento dei creditori non costituisce ostacolo allo svolgimento delle operazioni di collaudo, ma successivamente la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 3 dell’art. 204, DPR 554/99 delibera sul certificato di collaudo e sui risultanti degli avvisi ai creditori, assumendo le opportune garanzie (estensione durata polizza art. 103 DPR 554 o eventuale sospensione rata di saldo), fino a che l’appaltatore non giustifichi di aver tacitato i reclamanti.