23 marzo 2010

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 58 del 11 Marzo 2010 il decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 35 “Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.”

Il decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunita' europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

a) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;
b) RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
c) ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni.

Il testo dell'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 , n. 35 cosi' recita:
«Art. 168 (Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi)
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonche' le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali e' regolata dagli Allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformita' alle norme vigenti.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada e' ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, puo' prescrivere,esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu' rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purche' non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresi' classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo' altresi' essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e lemodalita' da seguire.
- omissis -