12 giugno 2010

IL REGISTRO DI CONTABILITA’

Il documento più importante di tutta la contabilità dei lavori è il registro di contabilità, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal R.U.P. e dall’appaltatore (cfr. art. 163 c. 1 Reg.); il registro deve anche essere bollato e vidimato dall’Ufficio del Registro competente per territorio (cfr. art. 183 c. 4 Reg.), adempimento quest’ultimo che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 383/2001, compete all’Ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio.
Nel registro – la cui tenuta è responsabilità del direttore dei lavori, il quale può peraltro affidarla, pur sempre sotto la sua diretta responsabilità, al personale che lo coadiuva (cfr. artt. 126 c. 2 lett. g e 160 c. 1 Reg.) - vengono riportate le annotazioni delle partite di lavorazioni e delle somministrazioni già trascritte sul libretto delle misure, seguendo il loro ordine cronologico, curando di segnare per ciascuna partita:

- il richiamo alla pagina del libretto in cui è stato annotato l’articolo di elenco corrispondente;

- il prezzo unitario di contratto.

Il registro di contabilità ha importanza cardinale in tutto il sistema della contabilità di cantiere in quanto, salve le eccezioni, costituisce sede principe per l’iscrizione di domande, riserve ed osservazioni da parte dell’appaltatore.
Dal combinato disposto degli artt. 164 e 165 Reg., infatti, risulta che il direttore dei lavori debba, periodicamente, presentare il registro di contabilità all’appaltatore affinché questi ne prenda visione e lo sottoscriva ed in tale sede, se ha ragioni di lamentela e di doglianza economica nei confronti della stazione appaltante, deve a pena di decadenza esprimere per iscritto le proprie eccezioni.
Queste altro non sono se non domande per mezzo delle quali l’appaltatore contesta la contabilizzazione così come operata dal direttore dei lavori, sostentendo che le relative annotazioni siano erronee (eccezioni contestative) ovvero lacunose (eccezioni integrative) in quanto carenti e necessitanti di integrazione;
ovvero – possibilità questa ammessa al fine di consentire all’appaltatore di meglio valutare il tenore delle registrazioni contabili operate dal direttore dei lavori – sottoscrivere il registro con riserva.
Questa riserva, di per sé stessa, non significa nulla e non comporta alcuna conseguenza giuridica di sorta, in quanto il suo unico scopo è quello di consentire all’appaltatore di fruire di un ulteriore termine perentorio di 15 giorni (cfr. art. 165 c. 3 Reg.) per “esplicitare” le proprie ragioni, ossia per presentare una formale eccezione redatta secondo le modalità previste.
Nel caso in cui l’appaltatore sottoscriva il registro di contabilità senza eccepire alcunché ovvero non espliciti la riserva nel termine perentorio appena sopra visto, decadrà dal diritto di avanzare domande in ordine alle annotazioni già operate dal direttore dei lavori.
Questa decadenza, peraltro, essendo posta a presidio di un interesse pubblico, è insuscettibile di essere rimossa sia ad opera dell’appaltatore – mediante iscrizione di domande tardive, magari all’atto della successiva presentazione alla firma del registro di contabilità se non addirittura all’atto della sottoscrizione del conto finale – sia ad opera del direttore dei lavori ovvero del collaudatore o comunque dalla stazione appaltante.

Può però accadere che l’appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il registro di contabilità da parte del direttore dei lavori, non si presenti. Ricorrendo tale ipotesi, l’art. 165 c. 2 e 5 Reg., cercando di trovare un equo compromesso fra le esigenze del primo (che magari per ragioni di tempo non è potuto intervenire) e quelle della stazione appaltante, dispone che il direttore dei lavori debba invitarlo a sottoscrivere entro un termine perentorio di 15 giorni, decorsi i quali non solo viene fatta espressa menzione sul registro della mancata sottoscrizione, ma l’appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo eventuali domande relative alle registrazioni operate dal direttore dei lavori.