27 maggio 2010

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E PER LA COSTRUZIONE

DETERMINAZIONE dell’AVCP n. 27 del 16 ottobre 2002
Prime indicazioni sulla applicazione della legge 1 agosto 2002, n. 166. (estratto)
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G) Per quanto riguarda le modifiche apportate all’appalto integrato (art. 19, comma 1, lettera b), è stato richiesto se i concorrenti, in base alla nuova normativa, debbano possedere l’attestazione di qualificazione per la progettazione e per la costruzione, oppure possono partecipare alla gara con la qualificazione per sola costruzione. E’ stato chiesto, inoltre, se è sufficiente il possesso dell’attestazione di progettazione e costruzione, oppure è necessario anche la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione, o di requisiti progettuali individuati in via discrezionale dalla stazione appaltante. Infine, è stato formulato il quesito se, nel caso che il concorrente sia in possesso della attestazione di qualificazione per sola costruzione, i requisiti dei progettisti dallo stesso indicati o associati debbano essere quelli previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione determinati sulla base dell’importo globale dell’appalto oppure sulla base di tale importo al netto delle spese di progettazione.
Per quanto riguarda il primo quesito, in base al combinato disposto dell’articolo 3, commi 2 e 8, del d.P.R. n. 34/2000 e dell’articolo 19, comma 1-ter, della legge n. 109/1994, si può ritenere che, al fine di partecipare ad un appalto integrato, qualunque ne sia l’importo, i concorrenti possono essere in possesso sia della attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, sia di quella per sola costruzione.
In caso di possesso dell’attestazione per progettazione e costruzione, è necessario che la relativa classifica sia sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione e che il concorrente sia inoltre in possesso dei requisiti previsti dall’art. 63, comma 1, lettera o) (nel caso che l’importo delle spese di progettazione sia compreso fra euro 100.000 e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria) oppure dall’art. 66 (nel caso che l’importo delle spese di progettazione sia pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria), del d.P.R. 554/1999.
Nel caso, invece, del possesso dell’attestazione di sola costruzione oppure del possesso di attestazione per progettazione e costruzione ma in carenza degli ulteriori specifici requisiti in precedenza indicati, è necessario che la classifica dell’attestazione posseduta sia sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e della sicurezza e che il concorrente indichi o associ un progettista e che il progettista indicato o associato possegga i requisiti specifici di cui alla lettera o) del primo comma dell’art. 63 o dell’art. 66 del d.P.R. n. 554/1999.
Con specifico riferimento, poi, a detti ultimi requisiti, si ritiene che gli stessi debbano essere quantificati, per quanto riguarda quelli di cui all’art. 66, comma 1, lettera a), del d.P.R. 554/1999, con riferimento all’ammontare delle spese di progettazione esecutiva indicato nel bando di gara e per quanto riguarda quelli di cui all’art. 63, lettera o) e all’art. 66, comma 1, lettere b) e c), con riferimento all’importo dei lavori di ognuna delle classi e categorie cui si suddivide l’intervento, individuate sulla base dell'elencazione contenuta nelle vigenti tariffe professionali.
Si ritiene, poi, che i requisiti medesimi, nel caso in cui il concorrente non indichi o associ un progettista, debbano essere dimostrati con riferimento ai progetti esecutivi redatti direttamente dalla struttura tecnica del concorrente stesso, determinando, ai fini del requisito di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a), del d.P.R. 554/1999, i corrispettivi che sarebbero spettati, sulla base della tariffa professionale vigente al momento della redazione dei progetti, a professionisti non appartenenti alla suddetta struttura tecnica del concorrente medesimo.