06 giugno 2010

DOMANDE, RISERVE, OSSERVAZIONI DELL’APPALTATORE

L’esecuzione del lavoro viene eseguita dall’appaltatore in base al progetto esecutivo ed alle previsioni del capitolato d’appalto – speciale e generale – e comunque sotto la vigilanza del direttore dei lavori (cfr. art. 124 c. 1 Reg.), unico soggetto titolato ad interloquire direttamente con esso, coadiuvato o meno da uno o più ispettori di cantiere (art. 126 Reg.).
Le vicende relative all’esecuzione dell’opera e le particolarità modalità di esercizio del potere di indirizzo del direttore dei lavori possono essere fonte di contrasti fra quest’ultimo, quale rappresentante della stazione appaltante, e l’appaltatore ed essere ascrivibili al comportamento dell’uno o dell’altro, con conseguenti pretese della stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore o viceversa.
L’appaltatore, per fare valere le sue pretese, deve ottemperare un adempimento consistente nella presentazione di un’apposita domanda da iscriversi in alcuni dei documenti costituenti la contabilità di cantiere, con il rispetto della modalità e della tempistica stabilita dal d.P.R. 554/1999.

Il rispetto delle prescritte formalità finalizzate al riconoscimento delle pretese economiche dell’appaltatore conseguenti alla modificazione delle modalità esecutive dell’appalto, è riconosciuto in modo unanime dalla giurisprudenza in relazione alle sole pretese relative a maggiori compensi, rimborsi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli contabilizzati dal direttore dei lavori.
Non sono subordinate al rispetto di tali formalità le pretese dell’esecutore incidenti direttamente sulla validità – originaria o perdurante – del contratto che lo lega con la stazione appaltante o relative a diritti che, per loro natura o contenuto, potrebbero essere tutelati solo in caso di immediato esercizio dell’azione da parte del loro titolare o comunque incompatibili con la presentazione di una preventiva domanda annotata in contabilità o correlati a comportamenti dolosi o addirittura delittuosi della stazione appaltante o relativi a fatti o comportamenti non oggetto di scritturazione contabile.
Il sistema dell’iscrizione di domande nella contabilità di cantiere e la subordinazione dell’eventuale diritto dell’appaltatore al compiuto adempimento di detta formalità è volto al chiaro scopo di meglio tutelare l’interesse pubblico nell’esecuzione dell’opera. La Pubblica Amministrazione non può disattendere la disciplina positiva, accettando o comunque accogliendo pretese economiche non previamente formalizzate nei termini di legge o semplicemente non pronunciandosi su di esse.
Dalla semplice iscrizione non deriva alcun diritto immediato in quanto tali domande altro non sono che eccezioni, ossia pretese, avanzate dall’impresa al direttore dei lavori in qualità di rappresentante tecnico della stazione appaltante.
Sarà quest’ultima, con l’approvazione dei S.A.L. e del conto finale o a seguito dell’approvazione del collaudo, a riconoscere la fondatezza delle domande iscritte ed a liquidare il corrispettivo eventualmente dovuto.

Se l’amministrazione ha deciso di non accogliere o di accogliere solo parzialmente le pretese, se l’esecutore dei lavori vorrà farle valere in sede giudiziaria, dovrà fornire una prova consistente:
- da un lato, nella dimostrazione di aver provveduto ad iscrivere tempestivamente la propria domanda nella contabilità di cantiere o, se ha proposto in termini apposita riserva, di averla esplicitata entro i 15 giorni previsti dall’art. 165 c. 4 Reg.;
- dall’altro, nella dimostrazione della fondatezza dei fatti affermati e tempestivamente iscritti sotto forma di domanda.
L’esecutore di lavori pubblici, pertanto, deve dimostrare non solo di avere svolto, per la realizzazione dell’opera commissionata, un’attività parzialmente difforme, per tempo o modalità di esecuzione o altro, rispetto a quella inizialmente prevista, ma altresì che tale difformità si è resa necessaria per la corretta esecuzione del compito affidatogli.
La prova dovrà ovviamente anche fornire compiuta dimostrazione dell’ammontare del pregiudizio economico sofferto.