18 maggio 2010

IMPRESA CHE NON HA TERMINATO LE PRECEDENTI OPERE

Il requisito, richiesto nel bando di una gara pubblica, attinente al compimento di una analoga opera effettuata nei 5 anni precedenti il bando stesso deve essere interpretato come riferito a lavori portati a termine.
In questo senso la sentenza n. 14/2010 del Consiglio di Stato che ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione determinato dalla Commissione di gara in quanto non erano sussistenti i requisiti richiesti nel bando, in particolare quello dell’esecuzione di un lavoro di importo non inferiore a nove milioni di euro effettuato da una consorziata che invece risultava frazionato (un lavoro da 5 milioni ed uno da 4) nonche` il possesso dei requisiti da due diverse consorziate anziche`, come descritto nel disciplinare, da una impresa Ati.
Infine il C.d.S. ha sostenuto irragionevole l’equiparazione tra “avere eseguito” e “avere in corso di esecuzione” il lavoro analogo ai fini dell’ammissione del Consorzio alla gara; infatti e` differente la situazione di un’azienda che ha portato a termine correttamente lavori di una certa entita` da quella che ne ha preso solo l’appalto od ha appena iniziato i lavori.