24 maggio 2010

SULL'APPALTO INTEGRATO (ART. 53)

Nell’appalto integrato di cui all’articolo 19 della legge n. 109/1994 il concorrente è l’appaltatore che partecipa alla gara, il quale deve dimostrare nell’offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, anche mediante l’eventuale ricorso ai progettisti esterni. Ciò in quanto, a differenza delle gare di incarichi di progettazione, nell’appalto integrato i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l’amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara. (in tal senso: TAR Lazio, Roma, sez. I, sentenza 17 aprile 2008 n. 3305 e TAR Sicilia, sez. I, Catania, sentenza 2 ottobre 2006 n. 1544). Conseguentemente, la normativa di settore non impone alcuna prescrizione in merito alla sottoscrizione dell’offerta anche da parte del progettista. Parere di Precontenzioso dell’AVCP n. 190 del 10/07/2008

La fattispecie dell'appalto integrato si caratterizza per il fatto che il progetto esecutivo è affidato all'impresa aggiudicataria essenzialmente al fine di far compiere ad un unico soggetto, l'appaltatore, le scelte di dettaglio: l'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato dovrà redigere il progetto esecutivo in conformità al progetto definitivo "senza apprezzabili differenze di tecniche e di costo" come si legge nel comma 4 dell'articolo 25 del d.P.R. 554/1999. Per quanto attiene, in particolare, alle proposte migliorative sul progetto definitivo posto a base di gara, si precisa che le stesse non possono, come tutte le varianti, alterare la sostanza del progetto. Parere di Precontenzioso dell’AVCP n. 120 del 22/11/2007

Negli appalti di progettazione ed esecuzione di cui all’art. 53, c. 3 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con i soggetti qualificati per la progettazione. La citata disposizione consente all'impresa priva dei requisiti di qualificazione per la progettazione, la più ampia libertà nell'individuazione della forma di collaborazione professionale che intende effettuare con il progettista. Al riguardo si fa presente che i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l’Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione. Parere di Precontenzioso dell’AVCP n. 54 del 23/10/2007

Nella procedura di affidamento di un appalto integrato non vengono poste in essere due separate ed autonome procedure per l’individuazione del progettista e dell’appaltatore. Pertanto, il rinvio agli articoli 91, comma 2 e 57, comma 6 del d. Lgs. n. 163/2006, contenuto nei bandi non trova riscontro alcuno nella disciplina di settore. Deliberazione dell’AVCP n. 164 del 23/05/2007