01 giugno 2010

I DOCUMENTI CONTABILI

La contabilità di cantiere è articolata in un insieme di scritturazioni contabili, alcune destinate a raccogliere le informazioni ed altre finalizzate, invece, ad operare una sistematizzazione di tali notizie. Ai sensi dell’art. 156 Reg., la contabilità è articolata nei seguenti documenti:

- giornale dei lavori;
- libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- liste settimanali;
- registro i di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.);
- certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- conto finale.

La responsabilità per la tenuta delle scritture contabili compete al direttore dei lavori il quale, peraltro, può delegarne la predisposizione – pur mantenendo piena responsabilità per i danni eventualmente derivanti - ai propri ispettori di cantiere (cfr. art. 126 c. 2 lett. f Reg.); i documenti contabili aventi valenza riassuntiva sono soggetti a visto da parte del R.U.P.. Vige il principio in forza del quale soltanto quest’ultima categoria di scritture sia idonea, se non tempestivamente opposta da parte dell’appaltatore, ad elidere le sue eventuali ulteriori pretese economiche.
In linea generale si può dire che le scritturazioni aventi questa particolare caratteristica “impeditiva” in danno dell’appaltatore sono quelle oggetto di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 156 c. 3 del Regolamento, da parte del direttore dei lavori e, nei casi previsti, da parte dell’appaltatore stesso, ossia:

- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- il registro di contabilità;
- il conto finale.