16 giugno 2010

REGISTRAZIONI IN PARTITA PROVVISORIA

Le annotazioni operate sul registro di contabilità sono normalmente operate, dal direttore dei lavori, a titolo definitivo, impregiudicato, ovviamente, il diritto dell’appaltatore di apporre eccezioni e riserve.
Talvolta, però, la puntuale e precisa contabilizzazione è resa impossibile da circostanze estranee alla volontà del direttore dei lavori. Ricorrendo tale ipotesi, l’art. 165 c. 6 Reg. consente la registrazione in partita provvisoria, ossia l’annotazione, sui libretti e sugli ulteriori documenti contabili, di quantità dedotte da misurazioni sommarie, come tali oggetto di successivo approfondimento al fine di verificarne l’attendibilità e, pertanto, delle correlate scritturazioni contabili.
Annotazioni di tal genere sul registro di contabilità, anche se sottoscritte dall’appaltatore, non sono idonee a produrre l’effetto decadenziale: è infatti espressamente previsto che l’onere di immediata eccezione diventi operativo solo a seguito del controllo a mezzo di contabilizzazione definitiva previa detrazione di quanto già annotato in partita provvisori.