24 giugno 2010

RISERVE SUL LIBRETTO DELLE MISURE

Il libretto delle misure è un altro dei documenti costituenti la contabilità di cantiere e consiste in una sorta di brogliaccio sul quale vengono annotati (art. 185 Reg.) i risultati delle operazioni di “misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni” operati in contraddittorio fra la stazione appaltante, in persona del direttore dei lavori, e l’appaltatore o chi lo rappresenta.
L’annotazione - che deve essere curata personalmente dal direttore dei lavori salva possibilità di affidarla, pur sempre sotto la sua diretta responsabilità, al personale che lo coadiuva (cfr. artt. 126 c. 2 lett. g e 160 c. 1 Reg.) - concerne la “misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste”, ed in particolare (art. 158 c. 1 Reg.):
Il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione usata dal contratto;
- la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- le figure quotate delle lavorazioni eseguire, quando ne sia il caso (fra l’altro, qualora si tratti di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose o dei luoghi, è necessario allegare al libretto i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato prima e dopo le lavorazioni);
- le altre memorie esplicative, se ritenute opportune o necessarie, al fine di esplicare in modo puntuale il modo e la forma di esecuzione.
Una di tali memorie, in questo caso da inserire obbligatoriamente, è prevista per il caso di quantità di lavorazioni o provviste desunte dall’applicazione di medie: ricorrendo tale ipotesi, infatti, devono essere specificati nel libretto i punti e gli oggetti sui quali sono stati fatti i saggi, gli scandagli e le misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie con espressa indicazione del modello geometrico seguito (cfr. art. 158 c. 2 Reg.);

Disposizioni particolari sono poi previste in ordine ai lavori a corpo, per i quali deve essere riportata, in occasione di ogni stato di avanzamento e distintamente per ciascuna categoria di lavorazione, la quota percentuale dell’aliquota relativa alla categoria di lavoro già eseguita.

Il libretto delle misure, una volta corredato delle prescritte annotazioni, deve essere firmato dal direttore dei lavori e dall’appaltatore o dal tecnico di questi che abbia assistito al rilevamento delle misure (art. 160 c. 1 Reg.).
L’appaltatore è tenuto a presenziare alla misurazione, di persona o a mezzo di tale tecnico di cui sopra; in mancanza, infatti, o comunque qualora, seppur presente, rifiuti di firmare il libretto, il direttore dei lavori procede alla sottoscrizione alla presenza di due testimoni (art. 160 c. 2 Reg.).
Le indicazioni riportate sul libretto delle misure devono essere successivamente riversate, sempre a cura del direttore dei lavori, nel registro di contabilità e, con questo, fatte sottoscrivere all’appaltatore il quale potrà, in tale sede, presentare direttamente le proprie domande ovvero formulare apposita riserva da esplicitare nel già esaminato termine perentorio di 15 giorni.
L’appaltatore, pertanto, non è tenuto ad iscrivere domande o apporre riserve direttamene sul libretto delle misure; lo si evince chiaramente da quanto testualmente disposto dall’art. 185 c. 3 Reg., in forza del quale “la firma dell’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese”.

La specificazione operata dall’art. 185 c. 3 Reg. indica la necessità, per l’appaltatore, di iscrivere le proprie domande e le proprie riserve direttamente sul libretto delle misure e ripeterle successivamente su quello di contabilità qualora, al fine di evitare il definitivo “accertamento della classificazione e delle misure prese” dovrà – nel solo caso in cui abbia assistito al rilevamento delle misure sull’apposito libretto, di persona o a mezzo del proprio tecnico – proporre immediatamente domanda ovvero presentare riserva da esplicitare nel termine usuale salvo poi ripetere il tutto sul registro di contabilità.
Tale interpretazione è l’unica ammissibile anche alla luce di quanto disposto dall’art. 31 c. 2 D.M. 145/2000, in forza del quale “le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successive all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore”.
Tale idoneità non è da ritenersi presente per gli atti contabili di cantiere in relazione ai quali:
- o non sia prevista la redazione in concorso ovvero la sottoscrizione successiva da parte dell’appaltatore;
- ovvero esista una espressa disposizione che impedisce l’apposizione di eccezioni e riserve.
Caso eclatante sono gli ordini di servizio, ossia quegli atti per mezzo dei quali il R.U.P. impartisce disposizioni ed istruzioni al direttore dei lavori e questi, a sua volta, all’appaltatore.
L’ordine di servizio, redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e comunicato all’appaltatore affinché lo restituisca debitamente sottoscritto, non costituisce sede per l’iscrizione di eccezioni e riserve da parte di quest’ultimo (cfr. art. 128 c. 1 Reg.).