14 novembre 2010

AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN VIA DIRETTA SOLO IN PRESENZA DEI NECESSARI PRESUPPOSTI

Un servizio idoneo a rientrare nell’alveo della figura degli appalti pubblici, non può essere sottratto all’applicazione della normativa sull’evidenza pubblica e affidato in via diretta in assenza dei necessari presupposti. In particolare:
a - affinchè sussistano i presupposti per la deroga c.d. “in house” in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, è necessario da un lato che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla sua controparte contrattuale, soggetto da esso distinto, un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e, dall’altro lato, che tale soggetto realizzi con l’ente pubblico la parte prevalente della propria attività (si v. in tal senso, la sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal).
b - l’ambito di operatività della deroga di cui all’art. 19 comma 2 del codice degli appalti, secondo il quale la disciplina dei contratti pubblici non si applica agli appalti di servizi aggiudicati da un'amministrazione ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici, si basa su un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate e purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato;
c - lo strumento della convenzione di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990 deve essere utilizzato correttamente dall’amministrazione procedente: difettando i requisiti della collaborazione per la realizzazione congiunta di un servizio pubblico e dell’assenza di corrispettivo per tale collaborazione non è legittimo ricorrere allo strumento della convenzione ex art. 15 della legge 241/1990;
Quindi, fuori dai casi di in house providing, e da quello contemplato dall’art. 19 comma 2 del codice dei contratti, vi è l’ipotesi della cooperazione orizzontale tra soggetti pubblici, nella quale è legittimo l'affidamento diretto a enti pubblici non economici; si tratta di casi nei quali, comunque, sembra potersi escludere la stessa sussistenza di un contratto d'appalto, tenuto conto che gli elementi costitutivi della fattispecie sono, da un lato, l’assenza di un corrispettivo per le prestazioni previste nell’accordo, essendo ammessa la sola copertura dei costi (nella definizione contenuta nel codice, invece, gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso) e dall’altro una effettiva e reale divisione di compiti e responsabilità pubbliche (l’appalto ha ad oggetto, invece, l’esecuzione di un’opera, un servizio o una fornitura in favore della stazione appaltante).
(vedi Deliberazione dell’AVCP n. 50 del 27 Luglio 2010)