07 novembre 2010

L’ATTESTAZIONE DI QUALITA’

Parere dell’AVCP n. 168 del 23/09/2010 in merito alla legittimità della clausola che impone, ai fini della partecipazione alla gara, di presentare l’attestazione di qualità, recante, a pena di esclusione, la specifica dicitura indicata negli atti di gara.
Sul punto occorre tener presente che la certificazione in questione è diretta ad attestare la capacità organizzativa e operativa dell’impresa con riferimento alla globalità delle lavorazioni eseguite, e garantisce che, nel settore considerato, i processi produttivi oggetto di verificazione sono esercitati in regime di qualità, per tale motivo è superflua la puntuale indicazione nella certificazione stessa delle singole categorie di lavorazioni espletate dall’impresa certificata. In altri termini la certificazione in esame è in via generale riferita a tutte le lavorazioni che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attività e per le quali ha conseguito l’attestazione SOA, salvo che non siano espressamente indicate le lavorazioni, a cui la stessa si riferisce. In tal senso depone sia il dato normativo sia il consolidato insegnamento dell’Autorità (cfr. parere n. 157 del 9 settembre 2010).
Sotto il primo profilo si osserva che "la certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche” (art. 4, comma 2, DPR 34/2000).
Sotto il secondo profilo si fa presente che l’Autorità ha puntualizzato che “ il riferimento contenuto nell’ultimo alinea del citato art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 34/2000 alla “globalità delle categorie e classifiche”, va ragionevolmente inteso nel senso che, ove non diversamente specificato, la certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si riferiscono a tutte le categorie oggetto di attestazione” (cfr. parere n. 117 del 22 ottobre 2009).
Una volta chiarita cos’è la certificazione di qualità e quale funzione svolge, va verificato se la stazione appaltante, nel fissare i requisiti di partecipazione ad un gara, può richiedere che tale atto abbia un contenuto specifico, particolare, indicando preventivamente la dicitura che quest’ultimo deve riportare. Il sistema normativo su richiamato nonché l’orientamento consolidato sia dell’Autorità (pareri n. 64 del 20 maggio 2009; n. 2 del 15 gennaio 2009; n. 178 del 5 giugno 2008; n. 188 del 14 giugno 2008 e n. 33 del 31 gennaio 2008) sia della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2009, n. 525 e Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655) inducono a dare risposta negativa al quesito posto, in base alla considerazione che l’ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante in merito alla fissazione dei requisiti di partecipazione ad una gara, che ben possono essere diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, conosce il limite della logicità e della ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità rispetto all’oggetto dell’appalto ed all’interesse pubblico perseguito.
Nel caso di specie di cui al parere dell’AVCP, il contenuto della clausola contestata appare illogico e irragionevole. La stazione appaltante, infatti, non si è limitata a richiedere, ai fini della partecipazione, il possesso della certificazione di qualità per i settori EA corrispondenti alle lavorazioni oggetto della gara – cosa che può fare - ma ha preteso di fissare in maniera analitica il contenuto che quest’ultima deve avere, con la duplice conseguenza di limitarne in tal modo l’efficacia e di impedire l’accesso alla gara a tutte quelle imprese che, pur in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per i settori EA indicati nel bando, non abbiano però sul documento in questione la dicitura richiesta dalla Stazione appaltante.
A fronte di simile restrizione della concorrenza non emerge alcun particolare interesse della Stazione Appaltante che giustifichi tale operato: difatti, se l’ente locale con la previsione contestata ha voluto soltanto fissare un requisito indispensabile per assicurarsi una buona esecuzione del contratto, risulta sufficiente al raggiungimento di tale obiettivo la richiesta della certificazione di qualità per i settori EA rilevanti in relazione all’oggetto della gara.
Di contro la previsione contestata non arreca alcuna utilità all’interesse pubblico e, a ben vedere, impedisce la partecipazione alla gara non solo alle imprese che non danno sufficienti elementi di affidabilità, in quanto o non hanno alcuna certificazione di qualità o l’hanno in settori non pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto, ma paradossalmente anche alle imprese che presentano un grado di affidabilità maggiore rispetto a quelle a cui è consentito l’accesso, in ragione del possesso della certificazione di qualità per i settori indicati nella lex specialis (EA19 e EA33), riferita, in conformità all’art. 4, comma 2, DPR n.34/2000, a tutte le lavorazioni realizzate dall’impresa e non solo a quelle riportate nella dicitura contestata.