21 ottobre 2010

L’ENTITÀ DEI LAVORI OGGETTO DI SUBAPPALTO

La ratio dell’art. 118 c.2 del D. Lgs. 163/2006 è volta a limitare al 30% la “quota” massima di lavori rientranti nella categoria prevalente affidabili a terzi. Ai fini dell’individuazione di detto limite occorre valutare l’entità dei lavori oggetto di subappalto e non il prezzo pattuito con il subappaltatore, utilizzando un criterio di calcolo, basato su valori raffrontabili. L’esatta quantificazione può quindi essere effettuata sulla base dell’importo progettuale posto a base di gara o, in alternativa, sulla base dei prezzi del contratto principale, considerato che il comma 4 dell’art. 118 stabilisce che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, salvo poi consentire un ulteriore ribasso non superiore al 20%.
Mai comunque l’ammontare delle lavorazioni subappaltabili può essere calcolato sulla base dei prezzi praticati dal subappaltatore, in quanto si verrebbe a confrontare un valore lordo (importo di progetto o di aggiudicazione) con un valore netto (importo del subcontratto, al netto dell’ulteriore sconto praticato).