L’ENTITÀ DEI LAVORI OGGETTO DI SUBAPPALTO
La ratio dell’art. 118 c.2 del D. Lgs. 163/2006 è volta a limitare al 30% la “quota” massima di lavori rientranti nella categoria prevalente affidabili a terzi. Ai fini dell’individuazione di detto limite occorre valutare l’entità dei lavori oggetto di subappalto e non il prezzo pattuito con il subappaltatore, utilizzando un criterio di calcolo, basato su valori raffrontabili. L’esatta quantificazione può quindi essere effettuata sulla base dell’importo progettuale posto a base di gara o, in alternativa, sulla base dei prezzi del contratto principale, considerato che il comma 4 dell’art. 118 stabilisce che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, salvo poi consentire un ulteriore ribasso non superiore al 20%.
Mai comunque l’ammontare delle lavorazioni subappaltabili può essere calcolato sulla base dei prezzi praticati dal subappaltatore, in quanto si verrebbe a confrontare un valore lordo (importo di progetto o di aggiudicazione) con un valore netto (importo del subcontratto, al netto dell’ulteriore sconto praticato).
Mai comunque l’ammontare delle lavorazioni subappaltabili può essere calcolato sulla base dei prezzi praticati dal subappaltatore, in quanto si verrebbe a confrontare un valore lordo (importo di progetto o di aggiudicazione) con un valore netto (importo del subcontratto, al netto dell’ulteriore sconto praticato).
<< Home