01 dicembre 2010

COSTRUZIONE O ALLARGAMENTO DI STRADA NON ASFALTATA

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada, anche qualora l'allargamento o la modificazione avvengano su una precedente pista o strada, è necessario il permesso di costruire, trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio. Inoltre quando la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata, occorre, oltre che il permesso di costruire, anche l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico ambientale.
E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 04/11/2010, n. 39186.
In proposito la Corte ha chiarito che l'esclusione dell'autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 149 del D. Leg.vo 42/2004 è disposta per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili (lettera b) ovvero il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia (lettera c).
Non possono quindi rientrare nella casistica sopra elencata gli interventi di costruzione, modificazione o allargamento di strade, che comportano una alterazione permanente dello stato dei luoghi e non riguardano in senso stretto l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale ai sensi del citato art. 149 del D. L.vo n.42/2004.

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