LA VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE DEVE AVERE AD OGGETTO LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NEL SUO INSIEME
La verifica dell'anomalia delle offerte deve avere ad oggetto la valutazione dell'offerta nel suo insieme al fine di accertare se essa risponda o meno all’interesse della stazione appaltante: modeste divergenze di alcune voci di prezzo possono non essere idonee a ritenere l'inattendibilità dell'offerta complessiva del concorrente.
Consiglio di Stato, sezione V, Sentenza 8 settembre 2010 n. 6495
Non compete alla commissione preposta all'esame delle offerte per l'aggiudicazione di pubblici appalti verificare se vi sia o meno rispetto della normativa fiscale. Né il sindacato del giudice può spingersi sino a sindacare le ragioni per le quali la commissione tecnica preposta alla verifica dell'anomalia non abbia ritenuto di chiedere l’ausilio di competenze specialistiche esterne in materia fiscale, al fine di verificare il peso fiscale sugli utili derivanti dall’appalto.
La commissione è semplicemente tenuta a valutare la congruità complessiva dell'offerta e non le singole voci che la compongono, ivi compresa quella fiscale.
Con l'appello proposto viene censurata la sentenza, laddove, dopo aver condiviso le conclusioni peritali che avevano confermato l'incongruità dell'offerta in più di una voce di tariffa, ha poi ritenuto che l'offerta non fosse anomala. Più esattamente l'appellante ha dedotto che per il solo fatto che alcune voci di prezzo (9 sulle 24 voci verificate) sarebbero state ritenute incongrue dalla consulenza tecnica d'ufficio, l'intera offerta avrebbe dovuto essere di-chiarata anomala.
Va premesso che il giudice di primo grado ha chiesto al consulente di verificare sia le voci di prezzo in ordine alle quali erano state formulate specifiche censure, sia l'incidenza quantitativa e qualitativa di tali voci in ordine alla complessiva offerta economica presentata dall'aggiudicataria.
Il quesito è stato correttamente posto, in quanto coerente con i consolidati principi della Sezione, secondo cui la verifica dell'anomalia delle offerte deve avere ad oggetto la valutazione dell'offerta nel suo insieme al fine di accertare se essa risponda o meno all’interesse della stazione appaltante.
Dalla consulenza risulta che, anche in presenza di alcune voci di prezzo che presentavano lievi discordanze rispetto al prezzo congruo, l'incidenza sul prezzo finale dell'appalto è pari solo allo 0,89%.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto che si tratti di una percentuale che oggettivamente non può portare ad un giudizio di inattendibilità dell'intera operazione economica e comunque non poteva comportare una valutazione negativa dell'offerta del concorrente, confermando il giudizio positivo reso dalla stazione appaltante sull'anomalia dell'offerta e la conseguente aggiudicazione dei lavori.
Più in dettaglio, la sezione osserva come dalla consulenza tecnica emerga che non solo per 9 delle 24 voci di spesa verificate la divergenza è irrisoria, ma che, come ha ritenuto il giudice di primo grado, dalle voci discordanti devono essere espunte le tariffe relative allo scavo di sbancamento e ai pali di diametro 800 e 1200 mm. Infatti, quanto al primo, i funzionari verificatori hanno fatto riferimento al “martello perforatore” e non invece al “martello vibrante” conforme all’offerta e, quanto ai secondi, hanno preso in considerazione la posa in opera dell'acciaio per i pali, nonostante questo esorbitasse dall'oggetto del giudizio ed dall'incarico conferito.
In conclusione, il maggiore importo che l'impresa aggiudicataria avrebbe potuto offrire sarebbe stato di euro 14.716,95 rispetto a 14 milioni di euro (valore dell'intero appalto) e il ribasso percentuale sarebbe stato pari al 35,579% rispetto all'offerta del 35,667%.
Va da sé che alla luce del principio sopra espresso, le modeste divergenze di alcune voci di prezzo non sono idonee a ritenere l'inattendibilità dell'offerta complessiva del concorrente.
Consiglio di Stato, sezione V, Sentenza 8 settembre 2010 n. 6495
Non compete alla commissione preposta all'esame delle offerte per l'aggiudicazione di pubblici appalti verificare se vi sia o meno rispetto della normativa fiscale. Né il sindacato del giudice può spingersi sino a sindacare le ragioni per le quali la commissione tecnica preposta alla verifica dell'anomalia non abbia ritenuto di chiedere l’ausilio di competenze specialistiche esterne in materia fiscale, al fine di verificare il peso fiscale sugli utili derivanti dall’appalto.
La commissione è semplicemente tenuta a valutare la congruità complessiva dell'offerta e non le singole voci che la compongono, ivi compresa quella fiscale.
Con l'appello proposto viene censurata la sentenza, laddove, dopo aver condiviso le conclusioni peritali che avevano confermato l'incongruità dell'offerta in più di una voce di tariffa, ha poi ritenuto che l'offerta non fosse anomala. Più esattamente l'appellante ha dedotto che per il solo fatto che alcune voci di prezzo (9 sulle 24 voci verificate) sarebbero state ritenute incongrue dalla consulenza tecnica d'ufficio, l'intera offerta avrebbe dovuto essere di-chiarata anomala.
Va premesso che il giudice di primo grado ha chiesto al consulente di verificare sia le voci di prezzo in ordine alle quali erano state formulate specifiche censure, sia l'incidenza quantitativa e qualitativa di tali voci in ordine alla complessiva offerta economica presentata dall'aggiudicataria.
Il quesito è stato correttamente posto, in quanto coerente con i consolidati principi della Sezione, secondo cui la verifica dell'anomalia delle offerte deve avere ad oggetto la valutazione dell'offerta nel suo insieme al fine di accertare se essa risponda o meno all’interesse della stazione appaltante.
Dalla consulenza risulta che, anche in presenza di alcune voci di prezzo che presentavano lievi discordanze rispetto al prezzo congruo, l'incidenza sul prezzo finale dell'appalto è pari solo allo 0,89%.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto che si tratti di una percentuale che oggettivamente non può portare ad un giudizio di inattendibilità dell'intera operazione economica e comunque non poteva comportare una valutazione negativa dell'offerta del concorrente, confermando il giudizio positivo reso dalla stazione appaltante sull'anomalia dell'offerta e la conseguente aggiudicazione dei lavori.
Più in dettaglio, la sezione osserva come dalla consulenza tecnica emerga che non solo per 9 delle 24 voci di spesa verificate la divergenza è irrisoria, ma che, come ha ritenuto il giudice di primo grado, dalle voci discordanti devono essere espunte le tariffe relative allo scavo di sbancamento e ai pali di diametro 800 e 1200 mm. Infatti, quanto al primo, i funzionari verificatori hanno fatto riferimento al “martello perforatore” e non invece al “martello vibrante” conforme all’offerta e, quanto ai secondi, hanno preso in considerazione la posa in opera dell'acciaio per i pali, nonostante questo esorbitasse dall'oggetto del giudizio ed dall'incarico conferito.
In conclusione, il maggiore importo che l'impresa aggiudicataria avrebbe potuto offrire sarebbe stato di euro 14.716,95 rispetto a 14 milioni di euro (valore dell'intero appalto) e il ribasso percentuale sarebbe stato pari al 35,579% rispetto all'offerta del 35,667%.
Va da sé che alla luce del principio sopra espresso, le modeste divergenze di alcune voci di prezzo non sono idonee a ritenere l'inattendibilità dell'offerta complessiva del concorrente.
<< Home