15 novembre 2010

DECRETO LEGGE SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" (DL 12 novembre 2010, n. 187) , nell`ambito del quale, agli articoli 6 e 7, hanno trovato collocazione alcune disposizioni interpretative ed attuative, ed altre modificative, dell`art. 3 della Legge n. 136/2010.
In primo luogo si chiarisce che la nuova normativa si applica da subito ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 ed ai relativi subcontratti, mentre i contratti sottoscritti anteriormente a quella data ed i relativi subcontratti (anche se questi ultimi sono stati stipulati successivamente al 7 settembre 2010) devono essere adeguati alle disposizioni di cui al citato art. 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 136.
Cio` significa che le amministrazioni e le imprese hanno tempo fino al 7 marzo 2011 per inserire nei contratti le clausole relative agli obblighi di tracciabilita` finanziaria. Fino a quella data i pagamenti seguiranno le regole della disciplina previgente.
Si chiarisce che l`espressione "filiera delle imprese" va riferita ai subappalti, come definiti dall`art. 118, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, nonchè ai subcontratti stipulati per l`esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
In altri termini la disciplina sulla tracciabilità si applica a quei subcontratti che abbiano un collegamento diretto con l'oggetto del contratto principale. Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici, cio` consente di limitare l`obbligo della tracciabilita` a tutti i subcontraenti dell`appaltatore principale ed a tutti i subcontraenti del subappaltatore (o titolare di contratto assimilato al subappalto).
L`obbligo non si estende, invece, ai successivi anelli della catena produttiva (ad esempio al fornitore del fornitore), in quanto manca in tal caso il nesso diretto con l`esecuzione del contratto principale.
Il decreto legge specifica poi che l`espressione "anche non in via esclusiva" di cui al comma 1 dell`art. 3, consente di utilizzare uno o piu` conti correnti bancari o postali anche per piu` commesse, purche` per ciascuna commessa venga effettuata la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti stessi; e` inoltre possibile far transitare sui medesimi conti anche movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche comunicate.
Si conferma, in sostanza, l`interpretazione gia` da noi anticipata circa la flessibilita` nella gestione dei conti che la normativa consente. Da questa impostazione deriva, a nostro avviso, anche la possibilita` di utilizzare piu` conti correnti per una stessa commessa.
Fra le modifiche introdotte all`art. 3 del decreto legge n. 136, appare di grande rilievo quella che opera sul comma 1, equiparando al bonifico bancario o postale altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilita` delle operazioni quali, ad esempio, le ricevute bancarie.
Ulteriori modifiche riguardano l`indicazione negli strumenti di pagamento del codice unico di progetto (CUP) che diventa obbligatoria solo nei casi in cui il CUP sia obbligatorio ai sensi dell`art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (progetti di investimento pubblico); mentre l`elemento identificativo della commessa pubblica, da riportare negli strumenti di pagamento, diventa il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall`Autorita` di vigilanza sui contratti pubblici.
In relazione al conto corrente dedicato, viene precisato che si puo` utilizzare anche un conto corrente gia` esistente; in tal caso gli estremi identificativi devono essere comunicati alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
E` stato interamente riscritto il comma 8 relativo all`obbligo della stazione appaltante di inserire nei contratti di appalto un`apposita clausola che impone ai contraenti l`assunzione degli obblighi di tracciabilità.