18 novembre 2010

FASCE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI

Il trasporto e le distribuzione dell’energia elettrica avvengono tramite elettrodotti, cioè conduttori aerei sostenuti da opportuni dispositivi (tralicci), in cui fluisce corrente elettrica alternata alla frequenza di 50 Hz: dagli elettrodotti si genera un campo elettromagnetico.
L’intensità del campo elettromagnetico aumenta con l’aumento della tensione della linea.
La tensione (differenza di potenziale) si misura in volt (V).
Le linee elettriche sono classificabili in funzione della tensione di esercizio come:
- linee ad altissima tensione (380kV), dedicate al trasporto dell’energia elettrica su grandi distanze;
- linee ad alta tensione (220kV e 132 kV), per la distribuzione dell’energia elettrica; le grandi utenze (industrie con elevati consumi) possono avere direttamente la fornitura alla tensione di 132KV;
- linee a media tensione (generalmente 15 kV), per la fornitura ad industrie, centri commerciali, grandi condomini ecc.;
- linee a bassa tensione (220-380V), per la fornitura alle piccole utenze, come le singole abitazioni.
Le linee di trasmissione ad altissima e alta tensione (380 kV, 220kV e 132 KV) sono linee aeree, con due o più conduttori mantenuti ad una certa distanza da tralicci metallici e sospesi a questi ultimi mediante isolatori. L’elettricità ad alta tensione viene trasportata da una o più terne di conduttori (terna singola, doppia terna, doppia terna ottimizzata) fino alle cabine primarie di trasformazione, poste in prossimità dei centri urbani, nei quali il livello della tensione viene abbassato tra i 5 e i 20 kV (media tensione).
Una terna singola si compone di tre conduttori (o fasci di conduttori molto ravvicinati) caratterizzati da una ben specifica relazione di fase; una doppia terna si compone, invece, di sei conduttori (o fasci di conduttori molto ravvicinati) caratterizzati anch’essi da una ben specifica relazione di fase.
Nel caso della doppia terna è, inoltre, possibile minimizzare il campo elettromagnetico prodotto, utilizzando una relazione di fase opportuna (doppia terna ottimizzata).

La fascia di rispetto è lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti (al di sopra e al di sotto del livello del suolo), caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità (3 µT).
Poiché la corrente trasportata da un elettrodotto non è costante, ma dipende dalla richiesta di energia elettrica, anche la valutazione del campo di induzione magnetica, sulla base della proporzionalità tra campo magnetico e corrente, dipende dalla corrente considerata. La legge prevede che la valutazione sia effettuata con un preciso valore di corrente, che, per le linee elettriche con tensione superiore ai 100 kV corrisponde alla portata in corrente in servizio normale (definita dalla norma CEI 11-60).
Tale corrente generalmente è superiore a quella che transita sulla linea, quindi non è possibile determinare l’estensione della fascia con misure sul campo, ma è necessario effettuare una valutazione teorica (tramite software dedicato), che risulta cautelativa rispetto ai dati misurabili.


Il DM 29.05.2009 prevede che l’individuazione della fascia possa essere effettuata attraverso un procedimento semplificato con la determinazione della "Distanza di prima approssimazione" (Dpa) della linea.
Per le linee elettriche
La Dpa è assegnata a tratti rettilinei dell’elettrodotto in assenza di interferenze con altre linee elettriche ed è definita come la distanza, in pianta sul livello del suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all'esterno delle fasce di rispetto.
Per le cabine
La Dpa è definita come la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra.
Nel caso di deviazioni della linea elettrica, parallelismi o incroci con altre linee elettriche (casi complessi) per la descrizione semplificata della fascia di rispetto non è più sufficiente fornire solo la Dpa, ma è necessario introdurre altre distanze e altri criteri che consentono di definire l'Area di prima approssimazione.
Infine, nel caso in cui non sia possibile rispettare la valutazione semplificata, è richiesto il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea.

I riferimenti contenuti nell’art. 6 del DPCM 08.07.2003 implicano che le fasce di rispetto debbano attribuirsi ove sia applicabile l'obiettivo di qualità, ossia “nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio.”
Sono escluse dall’applicazione della metodologia di calcolo (in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore a quella prevista dal Decreto interministeriale n. 449/88 e dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 16.01.91):
- le linee esercite a frequenze diverse da quella di rete (50 Hz);
- le linee di classe zero (ad esempio, linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e comando a distanza ....);
- le linee di prima classe (linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 1000 V e le linee in cavo per illuminazione pubblica in serie la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 5000 V);
- le linee in MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree).

Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 prescrive che il proprietario/gestore comunichi alle autorità competenti l'ampiezza delle fasce di rispetto e i dati utilizzati per il loro calcolo.
Il DM 29.05.2009 definisce:
- Autorità competenti ai fini delle autorizzazioni: le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e/o l'esercizio di elettrodotti e/o insediamenti e/o aree di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. n. 200)
- Autorità competenti ai fini dei controlli: le autorità di cui all'art. 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, cioè le ARPA.
Ad ARPA, quindi, non compete la determinazione delle distanze, ma la verifica delle valutazioni effettuate dai gestori con le modalità specificate dal DM 29.05.2008, che vanno fornite all’autorità competente ai fini delle autorizzazioni.
Normativa:
DPCM 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti (G.U. n. 200 del 29 agosto 2003)


DM 29 maggio 2008 – Metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti


ENEL - Linee guida DPA