01 dicembre 2010

CERTIFICAZIONI SOSTITUTIVE PER LA PARTECIPAZIONE AD APPALTI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 74 del D. Leg.vo 163/2006, dell'art. 18 della L. 241/1990 e degli artt. 43, 46 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 le clausole dei bandi di gara che richiedano certificati ai fini della partecipazione a gare ad evidenza pubblica devono considerarsi rispettate qualora venga prodotta un’appropriata dichiarazione sostitutiva, che l’Amministrazione appaltante ha la potestà (ovvero il potere-dovere) di verificare ai fini dell’eventuale esclusione.
Si è espresso in questo senso il Consiglio di Stato, con la sentenza 13/10/2010, n. 7459.
Con la medesima pronuncia la Corte ha chiarito, come conseguenza del principio sopra espresso, che è illegittima l’esclusione da una gara di appalto disposta perché l’impresa non ha inserito nella busta contenente la documentazione, così come prescritto dal disciplinare di gara, i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti in data non anteriore a sei mesi, qualora l'impresa stessa abbia comunque prodotto, in sostituzione dei suddetti certificati, una dichiarazione sostitutiva appropriata.

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