02 dicembre 2010

FASCE DI RISPETTO E SERVITU’ DEGLI ELETTRODOTTI

La Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza n.22148 del 29 ottobre 2010, confermando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello in merito alle limitazioni ed ai pesi provocati ad un fondo per l'imposizione su di esso di una servitù di elettrodotto, ha riconosciuto appropriato sommare all'indennità di asservimento (prevista dall'art. 123 del R.D. 11 novembre 1933 n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici) anche un indennizzo per la perdita di valore ritenuta effetto o conseguenza dei campi magnetici prodotti dall'elettrodotto.
Nel merito, la Corte ha dichiarato che il danno alla salute che può derivare dai campi elettromagnetici, risarcibile come pregiudizio alle persone, non rientra nelle voci da liquidare per l'indennità di elettrodotto, in quanto il diritto alla salute non è espropriabile o comprimibile; quindi è da negarsi che la sua eventuale lesione rientri tra le voci costituenti l'indennità di asservimento. Tuttavia l'esistenza dei campi magnetici, anche se la loro dannosità non è provata con certezza in sede scientifica, incide comunque, per il rischio possibile o probabile, sull'acquirente «medio» e comporta una riduzione dei valori venali e quindi anche tabellari dei terreni sui quali incide l'asservimento.
Tale orientamento giurisprudenziale potrebbe avere dirette ripercussioni sulla formazione degli strumenti urbanistici, nei quali le distanze di rispetto dagli elettrodotti, definite in misura lineare in proporzione alla tensione nominale della rete, venivano equiparate al vincolo di inedificabilità assoluta di natura conformativa e non espropriativa, tipico delle fasce di rispetto delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
A seguito dell'introduzione della legge quadro 36/2001 (che detta i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute, promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine ed attivare misure di cautela, assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio), l'ampiezza delle fasce di rispetto dovrà essere determinata (secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, che abroga i precedenti DPCM 23 aprile 1992 e DPCM 28 settembre 1995) sulla base di standard qualitativi, riferiti ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione, per conseguire precisi obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti. La definizione delle fasce di rispetto, sulla base degli standard qualitativi, è attribuita ai gestori della rete, sotto il controllo del sistema APAT-ARPA.
Poiché gli standard qualitativi, definiti sulla base dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, riguardano il tempo massimo di permanenza nell'area di esposizione, le fasce di rispetto non possono più essere intese soggette ad un vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto tale non indennizzabile, bensì soggette ad un asservimento indennizzabile, come ricorda la sentenza precedentemente descritta.

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