22 marzo 2011

ART. 133, COMMA 3 PER L’ANNO 2010

Sulla G.U. n. 53 del 05/03/2011 è stato pubblicato il D. Min. Infrastrutture e Trasporti 03/02/2011, concernente le differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata, ai fini dell'applicazione di quanto disposto al comma 3 dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, il quale attesta che per l'anno 2010 non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra detti tassi di inflazione.
Il comma 3 dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, Codice Appalti, prevede che, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato della percentuale eccedente il 2%, da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione degli stessi. La percentuale di maggiorazione è pubblicata mediante apposito decreto entro il 31 marzo di ogni anno.
Il comma 3-bis del medesimo D. Leg.vo 163/2006 prevede altresì un termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto recante la differenza tra i tassi di inflazione, entro il quale l'appaltatore è tenuto ad inoltrare l'istanza per l'applicazione del prezzo chiuso, a pena di decadenza.

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