17 marzo 2011

VALIDAZIONE DEL PROGETTO

L’art. 47 del D.P.R. 554/99, in merito alla validazione dei progetti, prevede che ”Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.” e che “La validazione riguarda fra l’altro (…) l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto.
L’aver posto in gara un progetto non ancora definitivamente approvato dagli organi competenti, come appare ricorrere nella fattispecie in esame, ha esposto la S.A. ad eventuali successive problematiche con l’impresa esecutrice, con la redazione obbligatoria di varianti in corso d’opera, in quanto non vi è certezza riguardo la piena e sicura cantierabilità del progetto posto a base di gara. Su tale argomento l’Autorità si è già ampiamente espressa (ex plurimus, Deliberazioni n.124/2001 e n. 97/2004) ribadendo il contrasto di tale comportamento con l’art. 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i., quando viene indetto e, quindi, aggiudicato un appalto sulla base di una progettazione esecutiva non corredata di tutte le prescritte approvazioni ed autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto.

Per quanto attiene l’attribuzione delle funzioni del responsabile unico del procedimento si rileva che, non è conforme al disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e dell’art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, l’individuazione del segretario comunale quale responsabile unico del procedimento in quanto, ancorché in possesso di ultradecennale esperienza, per espressa previsione normativa tale ruolo può essere rivestito solo da un tecnico dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalla normativa vigente, da un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni. Solo subordinatamente, in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio, supportati nello svolgimento dei compiti così attribuiti da funzionari in possesso delle specifiche professionalità necessarie allo svolgimento di tali compiti ovvero da tecnici esterni. In caso di particolare necessità ai sensi dell’art. 7 co. 5 del DPR 554/99 le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico e della struttura corrispondente e, ove non sia presente tale figura, al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Su tale argomento l’Autorità si è già espressa con la Deliberazione n. 21/2006, nella quale si afferma che l’individuazione del segretario comunale quale responsabile del procedimento non risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che invece richiede la qualifica di tecnico per ricoprire tale incarico. Una diversa interpretazione della norma ne sminuirebbe il contenuto precettivo-indicativo per gli operatori del settore, svuotandola di significato effettivo. Deliberazione dell’AVCP n. 24 del 23/2/2011

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