16 marzo 2011

VARIANTI MIGLIORATIVE E VIOLAZIONE ART. 132 E 134 DLGS. 163/2006

Deliberazione dell’AVCP n. 16 del 9/2/2011. Il caso esaminato riguarda il progetto ed il bando di gara rispettivamente approvati e pubblicati senza che fossero stati acquisiti tutti i pareri necessari per procedere all’esecuzione dei lavori; infatti, la stazione appaltante in pari data ha disposto sia la pubblicazione del relativo bando di gara che l’invio del progetto all’ente gestore della rete idrica nonché esecutore delle opere di allaccio, per acquisirne il parere, violando così la lett. l) dell’art. 47 del DPR 554/99, che prescrive che il RUP deve ottenere “tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto”.
Tale disposizione normativa ha proprio la sua efficacia nell’evitare che dopo l’aggiudicazione dei lavori possano manifestarsi cause che comportino la necessità di redigere una perizia di variante, come si è verificato nell’appalto in questione.
In merito invece alla redazione della predetta perizia di variante, l’importo dell’appalto può subire modifiche complessivamente in aumento (od in diminuzione), solo qualora in corso d’opera si manifesti l’esigenza di migliorare l’intervento.
Infatti, il Codice degli Appalti prevede all’art. 132 comma 1, alcuni casi specifici per i quali si possono approvare delle varianti e soprattutto al comma 3, prevede che le stesse possano essere redatte “nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, …….., finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera”.
Il caso in esame, riguarderebbe le cosiddette varianti migliorative, ma le stesse devono essere subordinate appunto al verificarsi “di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto”, circostanze non rinvenibili nelle motivazioni presentate che comunque non possono comportare un aumento di spesa superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale originario.
Sia nella relazione della variante che nella Determina di approvazione non sono state riportate le disposizioni normative che hanno consentito la relativa approvazione, ma semplicemente un riferimento al Codice dei Contratti.
L’approvazione della variante ha causato il concordamento di n. 6 nuovi prezzi e soprattutto l’aumento dell’importo contrattuale originario di circa il 15% , il tutto in violazione dell’art. 132 del Codice degli appalti.
Il ricorso all’art. 134, comma 10 del Regolamento, è consentito per le varianti che debbono essere “...approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, e che alla loro copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara”.
Al RUP, è stata quindi contestata l’irregolarità accertata nella pubblicazione del bando di gara senza avere ottenuto tutti i pareri necessari per l’esecuzione dei lavori e nell’approvazione del progetto di variante per un importo superiore al 5% di quello contrattuale, in difformità rispettivamente della lett. l) dell’art. 47 e dell’art. 134, comma 10 del DPR 554/99 e dell’art. 132 comma 3 del D.lgs. 163/06.

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