06 giugno 2011

I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI PRINCIPALI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Documentazione tratta dal sito dell’Ordine degli ingegneri di Genova.

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23 aprile 2011

VARIAZIONI PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 31 marzo 2011 recante: "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.".Con il decreto in argomento che fa seguito al decreto 9 aprile 2010 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2008, al decreto 30 aprile 2009 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2007, al decreto 24 luglio 2008 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all'anno 2006 e 2007 e al decreto 11 ottobre 2006 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all'anno 2005 viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d'asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. (vedi)

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22 marzo 2011

ART. 133, COMMA 3 PER L’ANNO 2010

Sulla G.U. n. 53 del 05/03/2011 è stato pubblicato il D. Min. Infrastrutture e Trasporti 03/02/2011, concernente le differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata, ai fini dell'applicazione di quanto disposto al comma 3 dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, il quale attesta che per l'anno 2010 non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra detti tassi di inflazione.
Il comma 3 dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, Codice Appalti, prevede che, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato della percentuale eccedente il 2%, da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione degli stessi. La percentuale di maggiorazione è pubblicata mediante apposito decreto entro il 31 marzo di ogni anno.
Il comma 3-bis del medesimo D. Leg.vo 163/2006 prevede altresì un termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto recante la differenza tra i tassi di inflazione, entro il quale l'appaltatore è tenuto ad inoltrare l'istanza per l'applicazione del prezzo chiuso, a pena di decadenza.

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