13 marzo 2011

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – MASSIME AVCP

1 - Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, in quanto atto infraprocedimentale della procedura di gara, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, inserendosi nell’unica serie procedimentale della gara, non ancora conclusasi, non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva. Parere di Precontenzioso n. 145 del 03/12/2009

2 - L’attualità e la specificità dell’interesse pubblico ad annullare un provvedimento in autotutela devono essere calibrate in funzione della fase procedimentale in cui esso interviene e, in definitiva, dell’affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal provvedimento ritirato. Diverso è l’onere motivazionale richiesto per procedere all’annullamento degli atti di gara a seconda che sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, ovvero il procedimento di conclusione della gara non sia giunto completamente a termine. Inoltre, la recente giurisprudenza ha altresì precisato che, stante la natura instabile ed interinale del provvedimento di aggiudicazione provvisoria a fronte del quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo al beneficiario, l’Amministrazione ha altresì il potere di provvedere all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria in via implicita senza obbligo di motivazione. Parere di Precontenzioso n. 145 del 03/12/2009

3 - In caso di aggiudicazione provvisoria di un contratto, l'amministrazione, in base al principio costituzionale di buon andamento e con l'obbligo di dare esplicita e puntuale contezza del potere esercitato, può riaprire la gara al fine di riammettere imprese illegittimamente escluse e, in generale, riesaminare gli atti adottati, se ciò risulta opportuno a seguito di circostanze sopravvenute o sulla base di un diverso apprezzamento della situazione preesistente (cfr. determinazione n. 17/2002). In particolare, la necessità di eliminare le illegittimità verificatesi nel corso dell’istruttoria costituisce una situazione che legittima non solo la rinnovazione del procedimento ma anche lo svolgersi delle operazioni di gara in un arco di tempo maggiore del previsto (Consiglio Stato sez. V, 12 settembre 2000, n. 4822). L’adozione di provvedimenti in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica si manifestino vizi determinanti per l’individuazione del contraente, fermo restando tuttavia il rispetto degli elementi di principio (obbligo di motivazione, concrete ragioni di pubblico interesse, contraddittorio procedimentale, adeguata istruttoria) cui l’adozione di provvedimenti in autotutela per la rettifica di atti invalidi è subordinata. Deliberazione n. 112 del 17/04/2007, Deliberazione n. 149 del 22/05/2007 e Deliberazione n. 190 del 14/06/2007

4 - E’ conforme alla disciplina di settore la verifica da parte della stazione appaltante in ordine agli esiti delle operazioni della commissione giudicatrice e la eventuale, conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria pronunciata in favore dell’operatore economico risultato aggiudicatario, laddove l’amministrazione accerti che la commissione giudicatrice – in sede di valutazione delle offerte – non abbia rilevato la mancanza di un elemento dell’offerta tecnica. Deliberazione n. 122 del 20/12/2006

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