22 aprile 2012

INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL’ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE ACCERTATA CON IL DURC


L'INPS ha emanato la Circolare 13/04/2012, n. 54, con la quale fornisce indicazioni in merito all'attivazione del potere sostitutivo della stazione appaltante, introdotto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, in caso di imprese edili, della Cassa edile in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore accertata con il DURC.
La Circolare richiama integralmente quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare 16/02/2012, n. 3.
Il meccanismo prevede in particolare che, qualora il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il RUP può trattenere dal certificato di pagamento in favore dell’appaltatore o del subappaltatore l’importo corrispondente alla inadempienza stessa, versando poi detto importo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nel caso di imprese edili, la Cassa edile.
Alla Circolare INPS 54/2012 sono allegati i modelli per la comunicazione preventiva (Allegato 3) e per la comunicazione tra INPS e stazione appaltante (Allegato 4).
Tra i principali chiarimenti forniti dalla Circolare Min. 3/2012 si segnala quanto segue:
-       la trattenuta delle somme a danno dell’appaltatore o subappaltatore va effettuata dopo la decurtazione delle ritenute di garanzia dello 0,50% prevista dal comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010;
-       la trattenuta opera anche qualora il totale delle somme dovute all’appaltatore o subappaltatore sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze contributive emerse dal DURC;
-       l’intervento sostitutivo per inadempienze del subappaltatore deve avvenire solo a seguito dell’eventuale intervento già attivato per irregolarità dell’appaltatore ed inoltre non può eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.

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01 aprile 2012

NON AUTOCERTIFICABILITA’ DEL DURC


Con una nota congiunta del 26 gennaio scorso Inps e Inail hanno recepito, con alcune precisazioni, quanto contenuto nella circolare di risposta all`Ance del Ministero del Lavoro del 16 gennaio scorso (vedi: Il Durc non è autocertificabile, lo precisa il Ministero del Lavoro del 17 gennaio scorso), con riferimento alla non autocertificabilità del Durc, stante una diversa interpretazione effettuata da alcune amministrazioni provinciali in merito alla norma di cui all`art. 15 della L. n. 183/2011.
Gli Istitituti hanno ribadito il principio di non autocertificabilità del Durc, in quanto le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un`autodichiarazione, e hanno confermato la non applicabilità a tale Documento della normativa sull`autocertificazione e, in particolare, dell`art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui: “sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non puo` essere prodotto agli organi della p.a. o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Essendo l`interesse del legislatore, nell`introduzione della norma dell`art. 15 della L. n. 183/2011, esclusivamente quello di riconfermare l`acquisizione d`ufficio del Durc da parte delle p.a., rimane fermo che solo nei casi in cui la legge preveda espressamente la presentazione di un Durc da parte dei privati, i contenuti dello stesso potranno essere vagliati dalla p.a. con le medesime modalita` previste per la verifica delle autocertificazioni (es. art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).
Con la nota gli Istituti comunicano inoltre che, nei casi di appalti pubblici, a partire dal 13 febbraio 2012 la richiesta di Durc può essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti, rimanendo la facolta` per le imprese di verificare, attraverso lo sportello unico previdenziale, l`avvenuta richiesta.

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26 febbraio 2012

RUP E ADEMPIMENTI IN MATERIA CONTRIBUTIVA


La Parte I, Titolo II del Regolamento, recante «tutela dei lavoratori e regolarità contributiva», all’art. 4 – che ripropone, solo in parte, l’art. 7, D.M. LL.PP. n. 145/2000 estendendone l’applicazione anche al settore dei servizi e delle forniture - detta norme in materia di Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
In particolare, il comma 2 stabilisce che in sede di acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (in ciascuna fase del ciclo dell’appalto, nelle ipotesi di cui all’art. 6, commi 3 e 4), in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. A termini del comma 3, in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
A termini del comma 8 dell’art. 6 del Regolamento, recante disposizioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva, in caso di ottenimento del DURC dell’affidatario del contratto negativo per 2 volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1 del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del DURC negativo per 2 volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del Codice dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8.
A termini dell’art. 196 (recante Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori) è assegnato alle casse edili (in base all’accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile) e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il compito di verificare la regolarità contributiva e assumere i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all’incidenza della mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Dell’esito della verifica della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all’intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 6, comma 3, lett. e).

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INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE - ART.4 d.P.R. N. 207/2010

Con la circolare 3/2012, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sull`operatività dell`intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza dell`appaltatore o del subappaltatore, di cui all’art. 4 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti (D.P.R. n. 207/2010).
Tali chiarimenti risolvono la questione relativa al blocco del Sal per irregolarità contributiva del subappaltatore, circostanza questa che ormai da tempo creava forti criticità nell`esecuzione degli appalti, confermando peraltro che il principio di responsabilità solidale non possa che riferirsi al solo personale impiegato nell`appalto e che il valore del subappalto costituisce un limite normativamente previsto.
Premesso, quindi, che il suddetto art. 4 sancisce che: “in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un`inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell`esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l`importo corrispondente all`inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita` contributiva e` disposto dai soggetti di cui all`art. 3, comma 1, lett. b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile", il dicastero ha chiarito quanto segue.
1) Quando opera l`intervento sostitutivo
- L`intervento sostitutivo della stazione appaltante, oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse Edili, può effettuarsi anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di “colmare” le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- L`intervento sostitutivo potrà intervenire solo successivamente alle ritenute indicate al comma 3 dell`art. 4 secondo il quale: `` in ogni caso sull`importo netto progressivo delle prestazioni e` operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l`approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita`, previo rilascio del documento unico di regolarita` contributiva``.
2) Come opera la ripartizione dei versamenti
Nel caso in cui l`importo delle irregolarita` sia superiore rispetto alla capienza dell`intervento sostitutivo, quest`ultimo deve essere seguito, al fine di ripartire le somme tra i diversi soggetti (Inps, Inail e Casse Edili), mediante il principio di proporzionalita` dei versamenti in base ai crediti evidenziati nel Durc o comunicati dai soggetti stessi, a seguito della richiesta della stazione appaltante.
3) Comunicazione dell`intervento sostitutivo
E` stata individuata l`opportunità che le stazioni appaltanti diano un`immediata comunicazione agli Istituti e alle Casse Edili dell`intenzione di sostituirsi nei pagamenti e dell`importo degli stessi, circostanza questa che permetterà il necessario coordinamento nel caso di interventi azionati da più stazioni appaltanti.
4) L`intervento sostitutivo in caso di subappalto
L`intervento della stazione appaltante nei casi di irregolarità del subappalto, oltre a riguardare esclusivamente il personale impiegato nell`appalto, a operare esclusivamente sulle somme residue a seguito delle ritenute dello 0,50 di cui sopra e oltre ad intervenire solo dopo un eventuale intervento sostitutivo in caso di irregolarità dell`appaltatore, non può eccedere il valore del debito che l`appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare. Anche quando l`intervento sostitutivo soddisfi solo in parte i debiti contributivi del subappaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore si svincola.
5) L`intervento sostitutivo e le irregolarità fiscali
Il dicastero ha altresì precisato che anche nel caso in cui opera la verifica degli adempimenti fiscali, ogni qualvolta le amministrazioni pubbliche debbano procedere a pagamenti di importi superiori a 10.000 euro, comunque l`intervento per i debiti contributivi ha la precedenza dinanzi a quelli fiscali.
Comunicato ANCE 17/2/2012 n. 101

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29 gennaio 2012

DURC NON AUTOCERTIFICABILE

Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16/1/2012
Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) - art.44 bis, D.P.R. n.445/2000 - Non autocertificabilità

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. 37/0000619/MA007.A001 del 16 gennaio 2012, con la quale informa che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non è un documento autocertificabile. Il chiarimento è dovuto all'errata interpretazione, da parte di talune fonti, dell'articolo 44 bis del D.P.R. 445 del 2000, introdotto dalla Legge di stabilità n. 183 del 2011.
Il Ministero precisa che l'articolo 44-bis stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Istituti previdenziali o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione.
Il dicastero ha ribadito nella nota in oggetto che la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non costituisce una certificazione dell`effettuazione di una mera somma a titolo di contribuzione (come si intende dall`art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) ma e` un`attestazione dell`Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realta` aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
Pertanto, con l`introduzione dell`art. 15 della L. n. 183/2011, il legislatore ha ribadito esclusivamente una modalita` di acquisizione del Durc da parte della P.A. (modalita` tra l`altro gia` espressa nell`art. 16bis comma 10 della L. n. 2/2009), senza intaccare il principio gia` in passato espresso secondo il quale le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un`autodichiarazione, che non insiste evidentemente ne` su fatti, ne` su status, ne` tantomeno su qualita` personali.
L`art. 44bis, inoltre, avrebbe precisato, secondo il dicastero, che nel procedere al controllo delle informazioni relative alla regolarita` contributiva ai sensi dell`art. 71, la P.A. puo` acquisire un Durc, non autocertificabile, dal soggetto interessato i cui contenuti potranno essere vagliati dall`amministrazione con le stesse modalita` previste per l`autocertificazione (ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).

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22 settembre 2011

VALIDITÀ TEMPORALE DEL DURC

In ordine alla validità temporale del DURC nei contratti pubblici, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 5/2008 aveva ritenuto, in via interpretativa, che il certificato avesse validità mensile stante, di norma, le scadenze mensili dei versamenti contributivi nei confronti di INPS e Casse edili.
Successivamente, con determinazione n. 1/2010, l’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici (AVCP), recependo anche recenti orientamenti giurisprudenziali, aveva ritenuto, in un’ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, che per la fase di partecipazione agli appalti pubblici trovasse applicazione la validità trimestrale della certificazione, al pari di quanto disposto per i lavori privati in edilizia.
Sulla scorta di tale determinazione, il Ministero, con circolare n. 35/2010, ha infine specificato che ha validità trimestrale il DURC emesso per contratti pubblici, nonché per attestazione SOA e iscrizione all’albo dei fornitori.
Pertanto, a seguito della determinazione dell’AVCP n. 1/2010 e della circolare ministeriale n. 35/2010, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini:
1. della verifica della dichiarazione sostitutiva
2. dell’aggiudicazione
3. della stipula del contratto
4. dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
5. dell’acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto
6. dell’attestazione SOA
7. dell’iscrizione all’albo fornitori.
Il periodo di validità trimestrale del DURC decorre sempre dalla data di emissione del certificato.
Nei casi previsti ai punti 1 e 2, i DURC emessi possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità.
Per il caso di cui al punto 5, è possibile utilizzare un DURC in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante.
Il Ministero, infatti, nella circolare n. 35/2010 ha stabilito che “nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non allo specifico contratto”. In sostanza, per tale fattispecie, non è richiesto il legame ad uno specifico contratto, ma solo alla tipologia della prestazione resa dall’operatore economico, anche nei confronti di più stazioni appaltanti (38). La finalità è quella di semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori.
Al di fuori del caso descritto, resta fermo il principio per cui un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso.
Pertanto, è da ritenersi illegittimo l’uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni).
Si rammenta, infine, che per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, il DURC deve contenere anche la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili, che provvedono a rilasciare il certificato.
Tale verifica viene effettuata a condizione che l’impresa dichiari di applicare il contratto dell’edilizia in presenza di personale operaio ovvero in relazione ai soli dipendenti impiegati e tecnici, ai quali si applica uno dei CCNL dell’edilizia. Nei contratti pubblici di lavori, fanno eccezione a tale regola le imprese edili individuali (quelle cioè che non occupano personale dipendente) e le imprese con dipendenti che applicano il CCNL Metalmeccanico.
Pertanto, è opportuno che la stazione appaltante, ogni qual volta acquisisce un DURC per appalti pubblici di lavori, verifichi se il documento contiene anche l’esito della Cassa edile e, in mancanza, controlli sia la tipologia dell’impresa sia il CCNL applicato (entrambi riportati sul certificato).

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13 aprile 2011

CIRCOLARE INAIL SU DURC

Con la Circolare n. 22 del 24/03/2011 l'Inail ha comunicato che il portale www.sportellounicoprevidenziale.it tramite il quale aziende, intermediari, stazioni appaltanti e Soa possono accedere per effettuare le richieste del Durc, è stato oggetto di un intervento di aggiornamento. Sono state in particolare implementate nuove funzionalità riguardanti i contratti per forniture e servizi, anche in economia, la grafica ed il contenuto dei certificati, nonché l'emissione di un nuovo Durc in sostituzione di uno precedente annullato. In merito all'entrata in funzione della nuova versione del portale, è stato disciplinato un periodo transitorio, durante il quale gli operatori di Inail, Inps e Casse edili devono utilizzare sia la versione precedente dell'applicativo che la nuova, secondo quanto riportato al punto 4.1 della Circolare. La Circolare inoltre, a seguito dell'emanazione del nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, adottato con il D.P.R. 207/2010, illustra alcune delle disposizioni in esso contenute concernenti il Durc nell'ambito degli appalti pubblici.

Soggetti tenuti alla richiesta del Durc. Risultano utili i chiarimenti forniti in merito ai soggetti tenuti alla richiesta d'ufficio del Durc, ai sensi dell'art. 16-bis della L. 2/2009. In proposito l'art. 6, comma 3, del D.P.R. 207/2010, specifica che il Durc nei contratti pubblici deve essere richiesto d'ufficio dalle «amministrazioni aggiudicatrici», mentre nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il Regolamento dispone che il Durc sia prodotto dagli operatori economici. Pertanto, le imprese pubbliche, che non sono amministrazioni aggiudicatrici, non sono tenute ad acquisire d'ufficio il Durc, ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l'utenza di accesso alla procedura, la quale sarà rilasciata solo ove dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 28, del Codice. Il Regolamento chiarisce infine che, per i casi diversi dai contratti pubblici, come l'attestazione Soa e l'attestato di qualificazione dei contraenti generali, è l'operatore economico a dover richiedere il Durc ai fini del rilascio dell'attestazione.

Validità temporale del Durc. Facendo seguito a quanto già chiarito dall'Autorità di vigilanza con la Determinazione 1/2010, e dal ministero del lavoro con la Circolare 35/2010, l'Inail ribadisce che ha validità trimestrale il Durc riferito alle varie fasi della procedura di appalto. Inoltre, pur restando fermo il principio in base al quale un Durc richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso, è chiarito che il certificato rilasciato ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva o ai fini dell'aggiudicazione può essere utilizzato anche per la stipula del contratto, se ancora in corso di validità. Inoltre ai fini dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto è possibile utilizzare un Durc in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante.

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21 febbraio 2011

SICUREZZA E OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER GLI APPALTI

Con la Circolare 5/2011, il Ministero del Lavoro ha evidenziato le problematiche connesse agli appalti che possono avere ripercussioni su sicurezza, illeciti e obblighi contributivi.
Il testo chiarisce il significato di appalto “genuino”, gli obblighi retributivi, i criteri di scelta dei contraenti, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, il ricorso alla certificazione, nonché la disciplina per la salute e sicurezza del lavoro.

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25 gennaio 2011

DURC: CIRCOLARE INPS 145/2010

La Stazione Appaltante può utilizzare il Durc non solo per la fase di partecipazione a una gara, ma anche per l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto. Per poter utilizzare il Durc anche in sede di aggiudicazione e sottoscrizione, il documento non deve essere stato emesso prima di tre mesi dall’aggiudicazione della gara o dalla stipula del contratto.
Lo ha specificato l’Inps, che con la circolare 145/2010 ha chiarito che restano fermi la durata trimestrale del documento, stabilita dal Ministero del Lavoro, e l’obbligo di utilizzarlo per la singola procedura di selezione.
Quest’ultimo obbligo viene meno nel caso di lavori privati in edilizia. Durante i tre mesi il Durc può infatti essere utilizzato per l’inizio di più lavori.
L’Inps ha ripreso quanto affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare 35/2010 dello scorso 8 ottobre 2010, che ha stabilito la validità trimestrale per i documenti utili ad ottenere la qualificazione Soa, per il Durc riferito ad ogni Sal, Stato di avanzamento lavori, e per gli appalti di beni, servizi e lavori effettuati in economia.
L’Inps ha ribadito che nell’ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un Durc richiesto per finalità diverse perché le verifiche effettuate da Istituti e Casse Edili seguono procedure differenziate in base alle finalità.
Per lo stato di avanzamento lavori o quello finale di regolare esecuzione, deve essere richiesto un nuovo Durc in riferimento ad ogni contratto. Ai fini del pagamento, il documento ha validità trimestrale, così come per la liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture.
Negli appalti per l’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia, ai sensi dell’articolo 125 del D.lgs. 163/2006, la validità trimestrale del DURC si riferisce allo specifico contratto per il quale il documento è stato richiesto.
Solo nell’ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, la validità trimestrale del DURC è collegata all’oggetto e non allo specifico contratto.
È confermata anche la validità trimestrale del Durc per le attestazioni SOA e l’iscrizione all’albo dei fornitori. Per la fruizione di benefici normativi e contributivi resta invece la durata mensile.

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27 dicembre 2010

DURC - DAL 1° GENNAIO 2011 VERIFICA DI CONGRUITÀ DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Le parti sociali dell'edilizia hanno firmato il 28/10/2010 un accordo finalizzato a contrastare il lavoro irregolare negli appalti pubblici e privati.L'accordo prevede l'introduzione nel documento unico di regolarità contributiva di "indici di congruità della manodopera" in accordo alle disposizioni dell'art. 118, comma 6-bis, del D. Lgs. 163/2006.
In particolare si prevede che la Cassa Edili verifichi, con riferimento allo specifico contratto, la congruità dell'incidenza sul valore complessivo dell'opera del costo della manodopera.
L'accordo sottoscritto riporta in allegato le percentuali di incidenza del costo del lavoro (comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili) che costituiscono valori minimi, al di sotto dei quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.
Tali percentuali saranno oggetto di un periodo di sperimentazione (dal 01/01/2011 al 31/12/2011), che coinvolgerà esclusivamente i lavori che avranno inizio a partire dal 01/01/2011.
Durante il periodo della sperimentazione, eventuali irregolarità sulla congruità dell´incidenza della manodopera sui lavori non avranno effetto sulla regolarità del DURC.
Il sistema della verifica della congruità dell´incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera, andrà in vigore a regime a partire dal 01/01/2012, per i lavori che avranno inizio a partire da quella data.
Per i lavori privati la verifica di congruità sarà applicata esclusivamente a quelli di entità pari o superiore a 70.000 Euro.

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08 dicembre 2010

VALIDITA' TRIMESTRALE DEL DURC

CIRCOLARE INPS N. 145 DEL 17/11/2010. Si prende atto della Circolare del Ministero del Lavoro n. 35 del 8/10/2010.

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28 novembre 2010

VALIDITA' TRIMESTRALE DEL DURC

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell'8 ottobre 2010.Il Ministero del lavoro prende atto in questa recente circolare del nuovo orientamento dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, secondo il quale il DURC, nell’ambito degli appalti pubblici, ha validità trimestrale.

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