25 marzo 2011

CODICE DEI CONTRATTI: MODIFICHE CON AFFIDAMENTI DIRETTI FACILITATI


Il testo che passa, ora, all'esame del Senato contiene diverse disposizioni tra cui:
  • misure per la lotta ai ritardi nei pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  • suddivisione degli appalti pubblici in lotti;
  • semplificazione dell'accesso alle gare per le aggregazioni tra pmi;
  • introduzione di modalità per il coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture delle imprese residenti nei territori in cui sono localizzati gli investimenti;
  • istituzione presso le prefetture di elenchi di imprese e fornitori contenenti l'adesione da parte delle imprese a obblighi di trasparenza e tracciabilità dei flussi di denaro;
  • innalzamento da 500.000 a 1,5 mln di euro della soglia massima entro cui i lavori possono essere affidati con procedura negoziata;
  • innalzamento da 100.000 a 193.000 euro della soglia massima entro cui i servizi di architettura e di ingegneria possono essere affidati con le norme semplificate dettate dall’articolo 57, comma 6 del Codice;
In particolare, con un articolo aggiuntivo (art. 11-bis) vengono modificati gli articoli 91 comma 1, 122 comma 7-bis e 123 comma 1 del Codice dei contratti; in dettaglio le modifiche ai tre articoli prevedono:
con la modifica dell'articolo 91, viene innalzato, in pratica, l'originario importo da 100.000 euro a 125.000 euro per le amministrazioni centrali indicate nell’allegato IV del Codice ed a 193.000 euro per le altre amministrazioni rendendo possibile per tutte gli enti appaltanti diversi da quelli indicati nel citato allegato 4, l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di importo a base di gara inferiore a 193.000 euro l'affidamento con le norme semplificate dettate dall'articolo 57, comma 6 del Codice; si tratta in pratica di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con un invito rivolto ad almeno 5 soggetti;
con la modifica dell'articolo 122, viene innalzato l'originario importo di 500.000 euro a 1,5 milioni di euro rendendo possibile l'affidamento dei lavori con le norme semplificate dettate dall'articolo 57, comma 6 del Codice; si tratta in pratica di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con un invito rivolto ad almeno 3 soggetti;
con la modifica dell'articolo 123, viene raddoppiato l'originario importo di 1 milione di euro a 2 milioni di euro rendendo possibile l'utilizzazione della procedura ristretta semplificata per l'appalto di lavori con l'invito di almeno 20 concorrenti.

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