CODICE DEI CONTRATTI: MODIFICHE CON AFFIDAMENTI DIRETTI FACILITATI
La Camera dei Deputati lo scorso 15 marzo ha approvato il disegno di legge recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".
Il testo che passa, ora, all'esame del Senato contiene diverse disposizioni tra cui:
- misure per la lotta ai ritardi nei pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- suddivisione degli appalti pubblici in lotti;
- semplificazione dell'accesso alle gare per le aggregazioni tra pmi;
- introduzione di modalità per il coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture delle imprese residenti nei territori in cui sono localizzati gli investimenti;
- istituzione presso le prefetture di elenchi di imprese e fornitori contenenti l'adesione da parte delle imprese a obblighi di trasparenza e tracciabilità dei flussi di denaro;
- innalzamento da 500.000 a 1,5 mln di euro della soglia massima entro cui i lavori possono essere affidati con procedura negoziata;
- innalzamento da 100.000 a 193.000 euro della soglia massima entro cui i servizi di architettura e di ingegneria possono essere affidati con le norme semplificate dettate dall’articolo 57, comma 6 del Codice;
In particolare, con un articolo aggiuntivo (art. 11-bis) vengono modificati gli articoli 91 comma 1, 122 comma 7-bis e 123 comma 1 del Codice dei contratti; in dettaglio le modifiche ai tre articoli prevedono:
• con la modifica dell'articolo 91, viene innalzato, in pratica, l'originario importo da 100.000 euro a 125.000 euro per le amministrazioni centrali indicate nell’allegato IV del Codice ed a 193.000 euro per le altre amministrazioni rendendo possibile per tutte gli enti appaltanti diversi da quelli indicati nel citato allegato 4, l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di importo a base di gara inferiore a 193.000 euro l'affidamento con le norme semplificate dettate dall'articolo 57, comma 6 del Codice; si tratta in pratica di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con un invito rivolto ad almeno 5 soggetti;
• con la modifica dell'articolo 122, viene innalzato l'originario importo di 500.000 euro a 1,5 milioni di euro rendendo possibile l'affidamento dei lavori con le norme semplificate dettate dall'articolo 57, comma 6 del Codice; si tratta in pratica di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con un invito rivolto ad almeno 3 soggetti;
• con la modifica dell'articolo 123, viene raddoppiato l'originario importo di 1 milione di euro a 2 milioni di euro rendendo possibile l'utilizzazione della procedura ristretta semplificata per l'appalto di lavori con l'invito di almeno 20 concorrenti.
Etichette: affidamenti, appalti pubblici, statuto imprese
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