31 marzo 2011

L’ESPROPRIO DI AREA UBICATA IN FASCIA DI RISPETTO

In base al quadro normativo (articoli 37.4 e 32.1 DPR 327/2001) e a quello giurisprudenziale (CASS 11830/2009, 8121/2009, 2810/2006, 2974/2006, ecc.), l’esproprio di area ubicata in fascia di rispetto deve liquidarsi con il criterio indennitario previsto per le aree inedificabili, essendo la fascia di rispetto una limitazione legale della proprietà di natura conformativa, che prevale, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, su un’eventuale sottostante zonizzazione edificabile.
La circostanza che la stessa area sia comunque computabile nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile del lotto, non rende l'area medesima suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa. In caso di esproprio parziale si deve tener conto del deprezzamento della residua parte (come prevede l’articolo 33 del DPR 327/2001). L’eventuale deprezzamento dipendente dallo spostamento nella proprietà residua della fascia di rispetto a causa dell’allargamento stradale, secondo la giurisprudenza prevalente, non va preso in considerazione, essendo appunto la fascia di rispetto un vincolo legale conformativo che cagiona un pregiudizio non indennizzabile (es. CASS 7269/2010, 3146/2006, 28459/2005, 26265/2005, ecc. contra, indirettamente, CASS 2740/2011, 3175/2008).
Per quanto riguarda il deprezzamento derivante dalla riduzione della superficie edificabile, quando non vi siano fasce di rispetto, il suo ristoro è ammesso in generale, finendo di solito per coincidere con la perdita della volumetria originariamente realizzabile sull’estensione espropriata (CASS 28817/2008, 24435/2006), salvo uno specifico e ulteriore danno all'area residua (ad es. quando per ragioni di distacchi o dimensioni la superficie residua perda la possibilità di essere trasformata: CASS 3175/2008).
Nel caso di esproprio di aree urbanisticamente edificabili ma ubicate in fascia di rispetto, e per questo indennizzate come agricole, il pregiudizio derivante dalla perdita di cubatura è stato considerato da alcune sentenze catturabile mediante il calcolo differenziale o complementare di cui all'art. 40 L. 2359/1865 – oggi art. 33 TUE, qualora la volumetria non possa essere recuperata sulla parte restante del terreno (CASS 21092/2005).

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