24 marzo 2011

ILLEGITTIMO L'ART. 8, COMMA 1, LETTERA r), DELLA LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA 5 FEBBRAIO 2010, N. 7

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 53 del 18 febbraio 2011, ha dichiarato illegittimo l'art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7, nella parte in cui ha sostituito l'art. 20, comma 3, della precedente legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 «Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale»; il quale prevede che, in relazione agli appalti di importo «sotto soglia» per determinate forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico o di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possano essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura del servizio.

La Corte ricorda come la giurisprudenza costituzionale sia costante nel ritenere che, nel settore degli appalti pubblici, la fase che ha inizio con la stipulazione del contratto e prosegue con l'attuazione del rapporto negoziale è disciplinata da norme che devono essere ascritte all'ambito materiale dell'ordinamento civile. Ciò in quanto, in tale fase, l'amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisce non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale.

Con riferimento alla disciplina del collaudo, pertanto, le Regioni sono tenute ad applicare la normativa statale e ad adeguarsi alla disciplina dettata dallo Stato per tutto quanto attiene alla fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture; anche se questo non significa, tuttavia, che, in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possano residuare in capo all'autorità regionale poteri riferibili, in particolare, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva.
Al riguardo la Corte ricorda come il Codice dei contratti pubblici stabilisca (art. 120, comma 1) che «per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria», ed estenda (comma 2) tale disciplina al settore dei lavori, prevedendo che per i relativi contratti «il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice».
Il Regolamento ha previsto (art. 325) che, qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie comunitarie non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, «si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento».

Rispetto a tale disposizione, la normativa regionale censurata diverge in due punti significativi, in quanto:
• rispetto alla formula adoperata dal Regolamento, restringe l'area delle forniture e dei servizi per i quali sono previste le modalità semplificate di verifica della conformità della prestazione;
• rispetto alla previsione del Regolamento per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione da parte di due soggetti che cooperano tra loro (il direttore dell'esecuzione, che predispone l'attestato, e il responsabile del procedimento, che ne dispone la conferma), dando luogo all'adozione di un atto complesso, la norma regionale dispone che l'attestazione di regolare esecuzione sia rilasciata dal responsabile unico del procedimento o, in alternativa, dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio.
Né può ritenersi che tali differenziazioni di disciplina possano essere ascritte a profili meramente organizzativi, per i quali la giurisprudenza costituzionale ha già riconosciuto la sussistenza della competenza legislativa delle Regioni; in quanto, affinché operi detta competenza, è necessario che sia riferita ad aspetti attinenti specificamente all'organizzazione interna degli apparati amministrativi e tecnici regionali, deputati a svolgere funzioni inerenti alla stipulazione dei contratti o alla realizzazione delle opere.

Etichette: