16 maggio 2012

DELIBERA DELL’AVCP A SEGUITO DELL’ABROGAZIONE DELLE TARIFFE


L’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», stabilisce, anzitutto, al comma 1, l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo, altresì, al comma 5 che “Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.”. E’ evidente, quindi, la differenza con il precedente regime. Alla luce della abrogazione totale delle tariffe disposta dall’articolo 9, le stesse non possono essere più indicate nemmeno quale possibile riferimento per l’individuazione del valore della prestazione.
La Deliberazione dell’AVCP n. 49 del 3 maggio 2012 tenta di fornire indicazioni ai fini della predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura nelle more della pubblicazione di determinazioni più organiche. In sintesi si propongono le seguenti linee guida:

1. L’importo a base di gara
Il primo aspetto considerato riguarda le modalità che le stazioni appaltanti devono seguire per determinare l’importo a base di gara, alla luce della integrale abrogazione delle tariffe professionali, abrogazione che incide, come previsto dal comma 5 dell’articolo 9, anche sulle disposizioni del Codice e del Regolamento attuativo che prevedono il riferimento alle tariffe professionali per la stima del corrispettivo, ivi compresa quella di cui all’articolo 266, comma 1, lettera c), n. 1 del d.P.R. n. 207 del 2010.
In attesa delle future determinazioni dell’Autorità in merito, i responsabili del procedimento, per individuare gli importi a base di gara, potrebbero riferirsi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione, o da amministrazioni consimili, negli ultimi anni.
In tal senso, il calcolo dell’importo da porre a base di gara dovrebbe trovare una coerenza con i compensi minimi e massimi pagati negli ultimi anni dalle stazioni appaltanti, per servizi tecnici, relativamente alle diverse tipologie ed importi di lavori e di opere individuate sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla determinazione n. 5 del 7 luglio 2010 e per uguali livelli progettuali.
A tal fine, gli importi dei compensi corrisposti ai progettisti negli ultimi anni, rapportati all’importo dei lavori progettati, eseguiti e collaudati fornirebbero la percentuale di incidenza del costo della fase progettuale sul totale dell’importo dei lavori; tale percentuale, rapportata poi al costo preventivato dei lavori e delle opere da progettare, determinerebbe l’importo da porre a base di gara per i servizi tecnici (articolo 264, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 2010).
Va tuttavia precisato che gli importi corrisposti in passato sono da considerarsi al netto dei ribassi offerti in gara e, pertanto, per una corretta procedura concorrenziale, l’importo degli oneri di progettazione da porre a base di gara, come prima determinato, andrebbe incrementato della media dei ribassi ottenuti nel passato.

2. Le modalità di definizione dei requisiti di partecipazione
Il secondo problema prospettato è quello relativo alle modalità di definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e di specificazione dei mezzi di prova del loro possesso. Si richiama quanto l’Autorità ha elaborato con le tabelle n. 1, n. 2 e n. 3, allegate alla determinazione n. 5 del 27 luglio 2010, nelle quali è stato costruito un prospetto, a più livelli, che indica:
-       al primo livello la “destinazione funzionale e/o complementare e/o integrativa delle opere e dei lavori” oggetto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria quali per esempio “organismi edilizi per l’istruzione”, “organismi edilizi per i servizi sanitari”, “opere a rete per la mobilità”, “opere speciali per la mobilità”;
-       al secondo livello la “identificazione e specificazione delle opere di ogni destinazione funzionale”, per esempio con riferimento agli “organismi edilizi per l’istruzione”, “asili”, “scuola materna”, “scuola elementare”;
-       al terzo livello la classe e categoria dell’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 di appartenenza di ogni opera o lavoro.
Tale prospetto può essere utilizzato anche dopo l’abrogazione delle tariffe, prevedendo che nei bandi di gara non si faccia più riferimento alle classi e categoria dell’abrogata tabella dell’articolo 14 della legge 143 del 1949, ma direttamente al primo livello del prospetto (destinazione funzionale e/o complementare e/o integrativa delle opere) individuato sulla base dell’opera del secondo livello del prospetto (identificazione e specificazione delle opere) da progettare. I concorrenti, per dimostrare il possesso dei requisiti, devono fare riferimento ai progetti da essi redatti per una delle opere del secondo livello, che dipende direttamente dal primo livello indicato nel bando, i cui certificati devono riferirsi alle classi e categorie dell’abrogato articolo 14 della legge n. 143 del 1949, indicati al terzo livello del prospetto.

3. La verifica di congruità
La terza questione affrontata concerne la verifica di congruità degli importi risultanti dalle offerte di ribasso dei concorrenti. L’Autorità, nella determinazione n. 5 del 2010, ha sottolineato l’importanza di tale verifica, fornendo suggerimenti alle stazioni appaltanti.
Sul piano operativo si può considerare non congruo l’importo che, al netto del ribasso offerto in gara, risulta inferiore in misura elevata rispetto all’importo in base al quale, al netto del ribasso medio offerto in passato, è stato individuato l’importo a base di gara. Tale verifica, in sostanza, consente di ritenere adeguato il compenso da corrispondere solo qualora esso risponda ai valori di mercato. Un altro parametro può essere inoltre costituto dalla non congruenza del corrispettivo con l’importo stabilito per l’incentivo ai dipendenti dell’amministrazione dallo stesso art. 92 del Codice.

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05 novembre 2011

L’AVVALIMENTO NELLE PROCEDURE DI GARA


L’avvalimento consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.
Trattandosi di una materia suscettibile di incidere profondamente su settori delicati, è stato predisposto dall’Autorità il documento di consultazione ‘L’avvalimento nelle procedure di gara’ che riassume le criticità rilevate dall’Autorità a seguito delle indagini effettuate e dei dubbi manifestati dagli operatori nei quesiti pervenuti, facendo il punto anche sulla giurisprudenza in argomento, ormai copiosa. Alla fine di alcuni paragrafi sono riassunte le questioni applicative più importanti, sulle quali si chiede, in particolare, di formulare osservazioni o integrazioni.
E’ disponibile anche un documento che contiene un’analisi statistica dei dati estratti dalle dichiarazioni di avvalimento, pervenute all’Autorità tra gennaio e settembre 2011.
Sulla base delle osservazioni pervenute l’Autorità valuterà l’opportunità di adottare linee guida applicative sull’avvalimento e/o un atto di segnalazione al Governo e Parlamento se si ravvisasse la necessità di modifiche normative.

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11 settembre 2011

DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 78 E 79 DEL D.P.R. 207/2010

L’AVCP ha pubblicato un manuale di dimostrazione dei requisiti di cui agli artt. 78 e 79 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti) da parte degli operatori economici che intendono ottenere un attestato di qualificazione e delle procedure di verifica e valutazione da parte delle SOA.
Il documento, predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in occasione dell'entrata in vigore in data 08/06/2011 del citato D.P.R. 207/2010, esamina ognuno dei requisiti richiesti, individuando per ciascuno di essi le corrette modalità operative cui devono attenersi le imprese in sede di istanza di attestazione e le SOA in sede di verifica degli stessi.
Nell'attività di verifica sulla veridicità delle dichiarazioni, le SOA sono tenute a richiedere, oltre al DURC, alla certificazione antimafia, ed al certificato del casellario giudiziale:
- la certificazione del Tribunale attestante l'inesistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, nel caso di presentazione in merito della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000.
- il certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato e la visura di tutte le iscrizioni riferite all’impresa, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato;
- la visura storica dell'impresa;
- l'attestazione di regolarità fiscale;
- la certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro attestante l’osservanza da parte dell’impresa della normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili.

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31 luglio 2011

MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI

In occasione dell’entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti, l’AVCP ha predisposto il presente documento, nel quale vengono esaminati nel dettaglio ognuno dei requisiti richiesti, individuando per ciascuno di essi le corrette modalità operative cui devono attenersi le imprese in sede di istanza di attestazione e le SOA in sede di verifica degli stessi. (Documento in formato pdf.)

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28 aprile 2011

POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 08/03/2011, n. 1446, esaminando un caso nel quale si era in presenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione dettato dall’Autorità di vigilanza successivamente alla presentazione dell’offerta, ha affermato che i requisiti per la partecipazione a gare di appalto devono essere posseduti in ogni momento, e dunque eventuali cause di esclusione sopravvenute devono essere comunicate alla P.A. dall’impresa interessata, anche se al momento della presentazione dell'offerta non sussistono e sono intervenuti dopo l’aggiudicazione provvisoria.
La Corte ha altresì chiarito che l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva; pertanto, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l'aggiudicatario provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela.

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19 aprile 2011

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER FORNITURE O SERVIZI

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono stabiliti dalle stazioni appaltanti in ragione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi e, dunque, l’elenco tipologico contenuto nell’art. 42 del d.lgs. 163/06 presuppone una successiva specificazione in sede di bando e disciplinare in funzione delle esigenze del singolo appalto, fermo restando il rispetto del principio di ragionevolezza, logicità e proporzionalità rispetto all’oggetto dell’affidamento.
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 dicembre 2010, n. 28018

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25 marzo 2011

CASO IN CUI SIANO DICHIARATI REQUISITI SOVRABBONDANTI RISPETTO AI MINIMI

L'anomalia, riscontrata dalla Autorità nella prassi, è determinata dall'ingiustificato rigore con cui alcune stazioni appaltanti procedono, nel corso della procedura prevista dall' art. 48, alla valutazione delle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti, sui requisiti sia di capacità tecnico - organizzativa che economico - finanziaria.
Le stesse, infatti, non limitano la verifica al raffronto tra i valori dei requisiti comprovati e quelli minimi richiesti nel bando di gara, ma eccepiscono la non perfetta corrispondenza fra quanto dichiarato dai concorrenti, in sede di partecipazione alla gara o di prequalifica, e quanto comprovato con i documenti probatori prodotti in sede di verifica a campione.
Ad esempio, a fronte della richiesta nel bando di gara, nel triennio di riferimento, di un fatturato globale non inferiore a € 1.000.000,00 o di capacità tecnica attraverso servizi analoghi a quelli a base d'asta di importo complessivo non inferiore a € 500.000,00, cui ha fatto seguito la dichiarazione del concorrente circa il possesso degli stessi requisiti per valori, rispettivamente, pari a € 2.000.000,00 e a € 800.000,00, l'esclusione viene motivata, nei casi evidenziati, per avere il concorrente comprovato i requisiti suddetti, rispettivamente negli importi di € 1.100.000,00 e di € 510.000,00, in difetto.
Si deve tenere presente al riguardo che quanto previsto dall'art. 48 deve essere comunque rapportato ai requisiti minimi prescritti dal bando di gara, essendo necessario e sufficiente, ai fini della comprova dei requisiti stessi, dimostrarne il possesso in relazione allo specifico affidamento; l'esplicito riferimento nella norma alla necessità di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa, "richiesti nel bando di gara" porta ad escludere - trattandosi di norma sanzionatoria e quindi di stretta interpretazione - che si possa considerare inadempiente un concorrente che abbia limitato la comprova ai valori minimi richiesti dal bando, anziché estenderla ai requisiti, di misura superiore, contenuti nella dichiarazione.

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DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI ATTIVITÀ DOCUMENTABILE RELATIVA AI REQUISITI SPECIALI

La clausola del bando che prevede un livello minimo di uno specifico requisito non deve essere formulata in temini equivoci o indistinti neanche con riferimento al periodo di attività documentabile in base alla quale è maturato il possesso di quel requisito.
In particolare, riguardo agli ultimi tre esercizi indicati sia dall'articolo 41, comma 1, lett. c), che 42, comma l, lett. a) e g), del Codice, per perimetrare l'ambito temporale entro cui considerare maturati i relativi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per servizi e forniture, la data da cui procedere a ritroso per l'individuazione del suddetto triennio è quella individuata dalla data di pubblicazione del bando.
Al riguardo, i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli di dichiarazione dei redditi, modelli unici, certificati dei servizi e forniture eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a periodi diversi e precisamente:

a) i documenti tributari e fiscali sono quelli relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti, come si ricava dal comma 4 dell'art. 41;

b) i certificati dei servizi e delle forniture eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi (articolo 42, comma l, lett. a), immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, come si ricava dal comma 4 dell'art. 42.

Di conseguenza, per quanto riguarda il requisito di capacità economico-finanziaria previsto all'art. 41, comma l, lett. c), del Codice, riguardante "il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi", ove il primo è da interpretarsi quale fatturato globale realizzato dall'operatore economico nelle eventuali molteplici attività costituenti l'oggetto sociale dello stesso, e il secondo é da intendersi quale fatturato in servizi e/o forniture analoghi a quelli oggetto di appalto, nel bando occorre sempre individuare il triennio di riferimento, eventualmente prevedendo, a discrezione del concorrente, la scelta dell'ultimo anno del triennio oggetto di dichiarazione, in relazione al periodo in cui cade la pubblicazione del bando di gara.
Infatti, tenuto conto che i mezzi di prova per dimostrare il possesso di detto requisito sono i bilanci o i documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati, se la data di pubblicazione del bando di gara cade in un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione degli stessi (ad esempio, nel caso di bando pubblicato nel periodo 1° giugno / 31 ottobre 2009, laddove l'operatore economico faccia ricorso alla modalità telematica per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi), è assolutamente corretto che lo stesso concorrente possa dichiarare e poi documentare il possesso del requisito in argomento mediante presentazione, con riferimento all'esempio prima indicato, delle dichiarazioni I.V.A. riferite al fatturato conseguito nel triennio 2005-2007, ovvero nel caso che abbia già presentato le dichiarazioni dei redditi, al fatturato conseguito nel triennio 2006-2008.
Analogo ragionamento può farsi per le società di capitale, i consorzi, le società cooperative e i G.E.I.E. che dimostrano il requisito in argomento tramite esibizione dei bilanci di esercizio approvati e depositati presso il Registro delle Imprese competente entro 30 giorni dalla data di approvazione dei bilanci stessi.
Per contro, in merito al requisito di capacità tecnica previsto all' art 42, comma 1, lett. a), del Codice, riguardante "principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni ... ", occorrerà precisare nel bando che in tal caso il triennio è effettivamente quello antecedente alla data di pubblicazione dello stesso e non necessariamente coincidente con quello prima adottato per il requisito di capacità economico-finanziaria.

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02 marzo 2011

NUMERO MEDIO DEL PERSONALE TECNICO SU BASE ANNUA

In base all’art. 66, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, relativo ai requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi di partecipazione alle gare di progettazione, tali requisiti sono, tra l’altro, definiti con riguardo:
«d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico».
La questione di diritto verte sull’interpretazione dell’espressione «numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni».
Occorre stabilire se il requisito sia soddisfatto mediante calcolo di un numero medio del personale tecnico su base annua, per ciascun anno del triennio, ovvero mediante calcolo del numero medio su base triennale, poi suddiviso per i tre anni.
La prima soluzione appare più rigorosa e favorisce i concorrenti che hanno un numero elevato di dipendenti già da almeno tre anni.
Si tratta perciò di una soluzione che favorisce i concorrenti aventi una capacità tecnica – organizzativa stabile nel tempo e non realizzata solo in prossimità della data dell’appalto.
La seconda soluzione favorisce invece i concorrenti che sono «cresciuti» come numero di dipendenti anche solo nel periodo immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando dell’appalto.
Il Collegio ritiene di dover aderire alla prima interpretazione, seguita anche dal T.A.R., sia alla luce del dato letterale, sia alla luce della ratio legis.
Invero, la norma si riferisce al «numero medio annuo» del personale, e dunque mostra di chiedere il calcolo di una media annuale autonoma e distinta per ciascun anno del triennio.
Se la media andasse calcolata con riguardo al triennio, sarebbe stato sufficiente parlare di numero medio di personale nell’ultimo triennio.
Sotto il profilo della ratio legis, la prima soluzione dà maggiori garanzie dell’effettiva capacità tecnico – organizzativa del concorrente, meglio soddisfacendo lo scopo perseguito dalla norma.
Si deve perciò concludere che l’art. 66, lett. d), D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, laddove stabilisce che i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi di partecipazione alle gare di progettazione, sono definiti con riguardo «al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni» va interpretato nel senso che il numero medio di dipendenti prescritto dal bando va calcolato distintamente per ciascun anno del triennio e deve essere posseduto per ognuno dei tre anni.

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Dalla deliberazione dell’AVCP n. 29 del 26.02.2007:
“Ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera g) del d. Lgs. n. 163/2006, uno dei modi per dimostrare la capacità tecnica negli appalti di servizi, è mediante “l’indicazione del numero medio annuo dei dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni”.
L’espressione “organico medio annuo aziendale, nell’ultimo triennio” non può che riferirsi alla media annuale di ciascun anno del periodo di riferimento, che deve essere posseduta per ognuno dei tre anni.
Infatti, come chiarito nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1774/2003, con la quale il Collegio ha fornito l’interpretazione dell’espressione “numero medio annuo del personale utilizzato negli ultimi tre anni” di cui all’articolo 66, comma 1, lettera d) del d.P.R. 554/1999, laddove si fosse voluto estrapolare un valore medio con riguardo al triennio, “sarebbe stato sufficiente parlare di numero medio di personale nell’ultimo triennio.”
Detta interpretazione applica il “metodo letterale” alle parole usate nella clausola di che trattasi, nel loro valore semantico secondo l’uso linguistico generale.
Ciò non contrasta con quanto asserito dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 37/2007, secondo la quale, in aderenza all’orientamento al riguardo della Cassazione Civile, i canoni di interpretazione delle clausole dei bandi di gara sono quelli desunti dagli articoli 1362 e ss. del codice civile. Il metodo letterale “è il primo e principale strumento” del processo interpretativo di un negozio giuridico (Cass. Civ. sez. I, 22.12.2005 n. 28479) , ma deve essere integrato con quello della finalità perseguita con la clausola nel caso in cui l’elemento letterale non assorba ed esaurisca ogni altro criterio di interpretazione.
La clausola in esame non presenta, tuttavia, elementi di equivocità, in presenza dei quali, ai sensi dell’articolo 1369 cod. civ., le espressioni che possono avere più sensi, devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto. Inoltre, anche tenendo conto della necessità che “la formulazione letterale sia verificata alla luce dell’intero contesto contrattuale” (Cass. Civ. cit.) e “dovendo in ogni caso ricostruire l’intento dell’amministrazione” (TAR Veneto, Venezia, sez. III, 26.9.2006 n. 3076), si evidenzia che nelle procedure di scelta del contraente l’amministrazione è tenuta ad individuare l’esecutore dell’appalto sulla base di una scelta che dia le maggiori garanzie possibili, nei limiti della ragionevolezza, della capacità tecnico organizzativa dell’impresa.
2. Relativamente alla definizione di “organico”, si precisa che in tale dizione, ai fini che interessano la fattispecie, rientra esclusivamente il personale dipendente, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, e cioè il personale stabilmente e regolarmente incardinato nell'impresa in virtù di un rapporto di lavoro subordinato. In tal senso si è espressa l’Autorità con determinazione n. 8/2002, in materia di requisiti di qualificazione, i cui indirizzi di carattere generale sono applicabili per analogia al caso di specie. Restano fuori pertanto, i collaboratori parasubordinati, da ricondursi nell’ambito del lavoro autonomo (cfr. circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 15.7.2004 n. 4) ed i consulenti e le altre tipologie di lavoratori atipici.
Si precisa, infine, che ai fini del computo dell’organico medio annuo, si calcolano tutti i dipendenti che, nell’anno, hanno prestato servizio indipendentemente dalla frazione di anno espletata.”
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Il Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale Direzione Generale per la regolazione e dei contratti pubblici Div. IV, con circolare n. 4649 del 12 novembre 2009, ha diramato dei "chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 253, comma 15-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163".
Si tratta di norma transitoria (in vigore fino al 31 dicembre 2010), introdotta dal terzo decreto correttivo (n. 152 del 2008) e prorogata al 31 marzo 2011 con il decreto milleproroghe, per i servizi di ingegneria e di architettura, e relativa alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per l'affidamento di incarichi di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo (art. 91 del Codice dei Contratti).

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vedi anche: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) sentenza n. 967 del 2005

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31 gennaio 2011

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

È indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che il termine di dieci giorni dalla data della richiesta, assegnato alla impresa aggiudicataria per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 10, comma 1° quater L. n. 109 (ora art. 48 del decreto legislativo 163/2006) , abbia natura perentoria, come può desumersi sia dal tenore letterale della norma che dalla sua “ratio”: la formulazione della norma secondo cui, mancando la prova nei dieci giorni previsti, <>, sembra porre chiaramente un limite invalicabile alla possibilità di un adempimento tardivo (Consiglio di Stato, n. 7948 del 27 dicembre 2006).Giurisprudenza richiamata e collegata -
L’”autocertificazione” è legittima solo nella fase di partecipazione alla procedura pubblica: esclusa nella fase procedimentale del controllo! (Consiglio di Stato, n. 6768 del 9 dicembre 2002)
Escussione della provvisoria: legittimo il ricorso autonomo rispetto all’esclusione dalla gara (Consiglio di Stato, n. 2190 del 29 aprile 2003).

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