01 maggio 2011

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Le specifiche e particolari norme di settore (la L. 5 novembre 1971, n. 1086 ed il relativo regolamento di attuazione D.M. 16 giugno 1976) non solo non possono ritenersi valere a ridurre o limitare la responsabilità dell'appaltatore, ma esse vanno per converso intese nel senso che la relativa inosservanza viene a ridondare in termini di colpa grave dell'appaltatore [ cfr. Cass., 27/4/1993, n. 4921, ove, con riferimento alle norme contenute nella circolare del Ministero LL.PP. n. 3797 del 6 novembre 1967, si è affermato fare carico al direttore dei lavori verificare la rispondenza dello stato effettivo dei luoghi a quello descritto in progetto e, se appare necessario, eseguire saggi sui terreni di fondazione per prendere esatta cognizione dei suoli medesimi.
Ciò in quanto, ancorché dettate per gli appalti di opere pubbliche, tali disposizioni riflettono regole generali di comune prudenza, sicché la loro inosservanza integra una colpa grave che comporta la responsabilità (nel caso, del direttore dei lavori) nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c. La mancata rilevazione della presenza di un blocco di laterizio residuato da precedenti lavorazioni, che aveva impedito «un omogeneo distribuirsi del terreno», e che è rimasto nel caso accertato aver causato un «vuoto nel terreno sotto la colonna n. 15» nel quale quest'ultima è, all'esito della perforazione della pavimentazione in calcestruzzo sprofondata per circa 25 cm., correttamente è stata dunque ritenuta integrare l'inadempimento contrattuale della società appaltatrice, con conseguente affermazione della relativa responsabilità. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 31/05/2006 Sentenza n. 12995

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