01 maggio 2011

PERIZIA DI VARIANTE IN SANATORIA

Con Deliberazione n. 73 del 1 dicembre 2010 l’AVCP si è espressa a seguito di un esposto del Direttore dei Lavori in merito alla gestione dei lavori di costruzione di un edificio per uffici ed accoglienza nonché dei servizi connessi e relativa galleria di collegamento per conto di Azienda ospedaliera.
In particolare, sulla perizia di variante l’AVCP rileva che la stessa appare formulata nei limiti economici previsti dall’art. 25, co. 3, 2° e 3° periodo della L.109/94. Emerge, però, dalla documentazione agli atti che alcune delle lavorazioni e forniture di materiali previsti nella variante siano state oggetto di esecuzione prima dell’approvazione della perizia di variante stessa. Ciò appare in contrasto, come più volte indicato dal Consiglio dell’Autorità (Determinazione n. 16/2000 del 5 aprile 2000 - Deliberazione n. 35 del 23/05/2006), con l’art. 25 della L.109/94, il quale non prevede l’approvazione di perizie di variante in sanatoria, ancorché nell’interesse della Amministrazione e da questa disposte.


La giurisprudenza sull’argomento, pur confermando l’impossibilità per l’appaltatore di apportare variazioni al progetto, appare orientata verso un accoglimento della possibilità da parte dell’Amministrazione di disporre variazioni in corso d’opera in pendenza dell’approvazione della perizia di variante (Cassazione civile, Sez. I - 2 luglio 1998 n. 6470) in quanto, le variazioni apportate in corso di esecuzione di un'opera appaltata da un ente pubblico in mancanza di un ordine scritto del direttore dei lavori (art. 342 della legge n. 2248 del 1865), se riassunte in una cd. "perizia di variante" successivamente approvata dal competente organo dell'ente appaltante, possono essere "sanate" quanto al profilo dell'irregolarità derivante dalla mancanza dell'ordine scritto. Ciò, quindi, non esclude, nell’esclusivo e superiore interesse della P.A., che ragioni di opportunità e speditezza giustifichino l’approvazione di perizie in sanatoria.


Tale possibilità, a parere della Direzione generale della vigilanza lavori dell’AVCP, deve però rimanere circoscritta a casi che, sia per il rilievo economico delle variazioni apportate che per il rilievo tecnico – funzionale delle stesse non incidano pesantemente nel vincolo contrattuale con l’impresa. A sostegno di ciò appare evidente come i limiti posti dall’art.25 della legge 109/94, ora ripetuti nell’art. 132 del D.Lgs 163/2006, possano costituire valido argine di salvaguardia di tale sinallagma contrattuale. Nel caso di specie la minimale variazione economica apportata dalla perizia di variante (+0,41%) nonché le minimali variazioni eseguite in pendenza di approvazione della perizia stessa, quali esecuzione di massetti di sottofondo, forniture di lastre di travertino, di grès porcellanato, piastrelle di monocottura e lastre di controsoffitto appaiono confortare le decisioni della Stazione appaltante, in quanto rientranti, alcune di queste, forse anche tra quelle modificazioni di dettaglio poste nella disponibilità del direttore dei lavori.
Per quanto attiene i termini di ultimazione dei lavori emerge che le opere non ultimate rappresentano meno dell’1% del totale e, pertanto, non sembra essere impedita l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, salvo assegnare all’impresa esecutrice un congruo e perentorio termine per il completamento delle parti non ultimate, nel caso le sistemazioni esterne..
L'AVCP evidenza che, dalla lettura della documentazione agli atti del fascicolo, appare emergere una differenza di approccio da parte dei soggetti interessati (Responsabile unico del procedimento, Direttore dei lavori, Collaudatore) con rilevazione di difficoltà nelle relazioni interpersonali tra gli stessi con conseguente produzione di copiosa corrispondenza. Si ritiene che, come stabilito dall’art. 1 della legge-quadro, compito primario di tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione di un contratto di lavori pubblici sia quello di cooperare con leale collaborazione, secondo criteri di efficienza ed efficacia, per il raggiungimento dell’obiettivo primario dato dalla concreta conclusione dell’oggetto contrattuale, il quale, non va dimenticato, costituisce sempre opera o lavoro soddisfacente un superiore interesse collettivo, ed ogni ritardo nella sua conclusione costituisce, di per sé, ove non espressamente e correttamente giustificato, un danno per il bene comune, il quale, specialmente in un ambito sanitario ed ospedaliero, incide sul diritto costituzionalmente garantito della salute dei cittadini. Per queste considerazioni il Consiglio:
- rileva, nonostante il contrasto con l’art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n.109, della procedura di approvazione della perizia di variante in sanatoria, disposta con la deliberazione n. 271 del 13.10.2009, che ragioni di opportunità e speditezza hanno determinato la esecuzione e fornitura di alcune lavorazioni poi ricomprese nella perizia di variante, che hanno consentito di non sospendere i lavori in attesa della conclusione del procedimento di approvazione della perizia stessa;- non ritiene sussistano evidenti ragioni che impediscano l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, data l’esiguità, in termini economici, delle lavorazioni residue, salvo assegnare all’impresa esecutrice un congruo e perentorio termine per il completamento delle parti non ultimate;
- richiama i soggetti interessati all’esecuzione del contratto di appalto, all’adozione di comportamenti di leale collaborazione, secondo criteri di efficienza ed efficacia, utili al raggiungimento dell’obiettivo principale, dato dalla concreta conclusione dell’oggetto contrattuale, il quale, non va dimenticato, costituisce sempre opera o lavoro soddisfacente un superiore interesse collettivo, ed ogni ritardo nella sua conclusione costituisce, di per sé, ove non espressamente e correttamente giustificato, un danno per il bene comune, il quale, specialmente in un ambito sanitario ed ospedaliero, incide sul diritto costituzionalmente garantito della salute dei cittadini.

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