05 novembre 2011

IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DI UN BANDO DI GARA SOLO PER LE CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE LESIVE


Secondo un consolidato principio giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. V, 18 gennaio 1996 n. 61), l'onere d'immediata impugnazione di un bando di gara per un appalto pubblico, da parte delle imprese partecipanti, si pone soltanto per le clausole immediatamente lesive, quali, per esempio, quelle che comportino l'immediata esclusione dell'aspirante dalla partecipazione, mentre per le altre clausole, ivi compresa quella che ponga un'illegittima composizione della commissione giudicatrice, l'incidenza lesiva sorge soltanto a conclusione della gara stessa e per le imprese che non sono risultate vincitrici, all'evidente scopo - connaturato con le esigenze del diritto alla difesa e dell'efficienza dell'agire amministrativo - di evitare la contestazione necessariamente preventiva di tutte le clausole reputate illegittime.
Può sussistere l'interesse della parte ricorrente a chiedere l'annullamento della procedura svolta, essendo sufficiente a radicare l'interesse all’azione giurisdizionale l'utilita' strumentale della ricorrente a conseguire l'annullamento dell'atto impugnato e la rinnovazione della procedura, costituendo, di per se', un vantaggio la possibilita', a seguito dell'annullamento giurisdizionale, di rimettere in discussione il rapporto, partecipando nuovamente alla gara.

Etichette: ,