IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DI UN BANDO DI GARA SOLO PER LE CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE LESIVE
Secondo
un consolidato principio giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. V, 18 gennaio 1996
n. 61), l'onere d'immediata impugnazione di un bando di gara per un appalto
pubblico, da parte delle imprese partecipanti, si pone soltanto per le clausole
immediatamente lesive, quali, per esempio, quelle che comportino l'immediata
esclusione dell'aspirante dalla partecipazione, mentre per le altre clausole,
ivi compresa quella che ponga un'illegittima composizione della commissione
giudicatrice, l'incidenza lesiva sorge soltanto a conclusione della gara stessa
e per le imprese che non sono risultate vincitrici, all'evidente scopo -
connaturato con le esigenze del diritto alla difesa e dell'efficienza
dell'agire amministrativo - di evitare la contestazione necessariamente
preventiva di tutte le clausole reputate illegittime.
Può
sussistere l'interesse della parte ricorrente a chiedere l'annullamento della
procedura svolta, essendo sufficiente a radicare l'interesse all’azione
giurisdizionale l'utilita' strumentale della ricorrente a conseguire
l'annullamento dell'atto impugnato e la rinnovazione della procedura,
costituendo, di per se', un vantaggio la possibilita', a seguito
dell'annullamento giurisdizionale, di rimettere in discussione il rapporto,
partecipando nuovamente alla gara.
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