25 ottobre 2011

VERIFICA DEL PROGETTO

Il nuovo regolamento, nella Parte II, Capo II rubricato come "Verifica del progetto" agli articoli dal 44 al 59, dispone in merito alla verifica e validazione del progetto. Per le infrastrutture strategiche di cui alla Parte seconda, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. 163/2006, si fa riferimento all’Allegato XXI del medesimo decreto. La verifica del progetto è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati e deve accertare:
- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere, ove richiesto.
Le verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, sono affidate:
ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 46, comma 2 del Codice;
all’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B.
Le verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro possono essere affidate:
ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA). Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l’applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità;
all’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;
agli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
agli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.
Le verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice (4.845.000 euro) per opere a rete possono essere effettuate:
dai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice ai quali non è richiesto il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001;
dal Responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero dagli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.
Sull’affidamento delle attività di verifica vedi le schede di Bosetti e Gatti. Cliccare qui

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