29 gennaio 2012

DURC NON AUTOCERTIFICABILE

Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16/1/2012
Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) - art.44 bis, D.P.R. n.445/2000 - Non autocertificabilità

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. 37/0000619/MA007.A001 del 16 gennaio 2012, con la quale informa che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non è un documento autocertificabile. Il chiarimento è dovuto all'errata interpretazione, da parte di talune fonti, dell'articolo 44 bis del D.P.R. 445 del 2000, introdotto dalla Legge di stabilità n. 183 del 2011.
Il Ministero precisa che l'articolo 44-bis stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Istituti previdenziali o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione.
Il dicastero ha ribadito nella nota in oggetto che la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non costituisce una certificazione dell`effettuazione di una mera somma a titolo di contribuzione (come si intende dall`art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) ma e` un`attestazione dell`Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realta` aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
Pertanto, con l`introduzione dell`art. 15 della L. n. 183/2011, il legislatore ha ribadito esclusivamente una modalita` di acquisizione del Durc da parte della P.A. (modalita` tra l`altro gia` espressa nell`art. 16bis comma 10 della L. n. 2/2009), senza intaccare il principio gia` in passato espresso secondo il quale le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un`autodichiarazione, che non insiste evidentemente ne` su fatti, ne` su status, ne` tantomeno su qualita` personali.
L`art. 44bis, inoltre, avrebbe precisato, secondo il dicastero, che nel procedere al controllo delle informazioni relative alla regolarita` contributiva ai sensi dell`art. 71, la P.A. puo` acquisire un Durc, non autocertificabile, dal soggetto interessato i cui contenuti potranno essere vagliati dall`amministrazione con le stesse modalita` previste per l`autocertificazione (ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).

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