DURC NON AUTOCERTIFICABILE
Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16/1/2012
Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) - art.44 bis, D.P.R. n.445/2000 - Non autocertificabilità
Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) - art.44 bis, D.P.R. n.445/2000 - Non autocertificabilità
La
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha emanato la nota prot. 37/0000619/MA007.A001 del 16 gennaio
2012, con la quale informa che il DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva), relativo al regolare versamento della contribuzione
obbligatoria, non è un documento autocertificabile. Il chiarimento è dovuto
all'errata interpretazione, da parte di talune fonti, dell'articolo 44 bis del
D.P.R. 445 del 2000, introdotto dalla Legge di stabilità n. 183 del 2011.
Il
Ministero precisa che l'articolo 44-bis stabilisce semplicemente le modalità di
acquisizione e gestione del DURC senza intaccare in alcun modo il principio
secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Istituti
previdenziali o Casse edili) non possono essere sostituite da una
autodichiarazione.
Il
dicastero ha ribadito nella nota in oggetto che la certificazione relativa al
regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non costituisce una
certificazione dell`effettuazione di una mera somma a titolo di contribuzione
(come si intende dall`art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) ma e` un`attestazione
dell`Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva
di una realta` aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di
natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche,
contrattuali e previdenziali.
Pertanto,
con l`introduzione dell`art. 15 della L. n. 183/2011, il legislatore ha
ribadito esclusivamente una modalita` di acquisizione del Durc da parte della
P.A. (modalita` tra l`altro gia` espressa nell`art. 16bis comma 10 della L. n.
2/2009), senza intaccare il principio gia` in passato espresso secondo il quale
le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite
da un`autodichiarazione, che non insiste evidentemente ne` su fatti, ne` su
status, ne` tantomeno su qualita` personali.
L`art.
44bis, inoltre, avrebbe precisato, secondo il dicastero, che nel procedere al
controllo delle informazioni relative alla regolarita` contributiva ai sensi
dell`art. 71, la P.A. puo` acquisire un Durc, non autocertificabile, dal
soggetto interessato i cui contenuti potranno essere vagliati
dall`amministrazione con le stesse modalita` previste per l`autocertificazione
(ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).
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