06 febbraio 2012

I COSTI DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE


Il Consiglio di Stato,  Sez. 3, con la Sentenza 19 gennaio 2012, n. 212 ha precisato che nell'offerta economica tutti i costi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) devono essere specificatamente indicati non solo secondo l'art. 86, comma 3 bis, e l'art. 87, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, ma anche in relazione all'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008.
Come affermato di recente dalla stessa Sezione (con le sentenze n. 5421 del 3 ottobre 2011 e n. 4330 del 15 luglio 2011), l’art. 86, comma 3 bis, e l’art. 87, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici impongono, anche per gli appalti di servizi e forniture, la specifica indicazione nell’offerta economica di tutti i costi relativi alla sicurezza.
In particolare gli oneri della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture – devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.
L’art. 86, comma 3-bis, e l’art. 87, comma 4, del d. lgs. n. 163 del 2006 impongono pertanto la specifica stima ed indicazione di tutti i costi relativi alla sicurezza, tanto nella fase della “predisposizione delle gare di appalto” (e quindi nella predisposizione della documentazione di gara) quanto nella fase della formulazione dell’offerta economica.
Peraltro, anche l’art. 26, comma 6, del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 123 del 2007, stabilisce che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, “che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
Ciò significa che, negli atti di gara, devono essere specificamente indicati, separatamente dall’importo dell’appalto posto a base d’asta, i costi relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze, per i quali è precluso qualsiasi ribasso (art. 86, comma 3-bis. e comma 3-ter, del d. lgs. n. 163/2006), trattandosi di costi ritenuti necessari per la tutela dei soggetti interessati. Gli atti di gara devono poi prevedere che, nell’offerta economica, siano indicati gli altri oneri per la sicurezza (da rischio specifico) che sono variabili perché legati all’offerta economica delle imprese partecipanti alla gara.
A loro volta le imprese partecipanti devono includere necessariamente nella loro offerta sia gli oneri di sicurezza per le interferenze (nella esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante), sia gli altri oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali) la cui misura può variare in relazione al contenuto dell’offerta economica, trattandosi di costi il cui ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell’offerta.
Il Capitolato speciale, all’art. 11, disponeva infatti che: “ L’offerta ai sensi della determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza dei lavori, servizi e forniture dovrà prevedere i costi specifici relativi alla sicurezza di cui all’allegato D (…). I costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso d’asta, sono stati quantificati in euro 5.300,00”.
A sua volta, il DUVRI disponeva, che “Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell’importo totale dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell’opera per il servizio da non assoggettare a ribasso d’offerta. L’appaltatore deve indicare obbligatoriamente nell’offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla propria impresa; la stazione appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio”.
Peraltro, alla luce dello specifico riferimento ai “costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla propria impresa”, contenuto nella richiamata disposizione, le disposizioni della lex specialis prevedevano l’obbligo di indicare, nell’offerta economica, gli oneri di sicurezza diversi da quelli derivanti da interferenze.
In conseguenza tale omissione, deve condurre all’esclusione dalla gara per incompletezza dell’offerta, trattandosi peraltro di una omissione particolarmente rilevante, alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti (in termini fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. III n. 4330 del 15 luglio 2011 cit.; Sez. V, n. 17 del 21 gennaio 2011).

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29 gennaio 2012

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE


Il Testo Unico sulla Sicurezza, relativamente agli obblighi del datore di lavoro (art. 71 - D. Lgs. 81/2008) recita che questi deve sottoporre le attrezzaturedi lavoro riportate nell'Allegato VII (quali scale, ponti mobili, generatori dicalore, tubazioni, forni per industrie chimiche, etc.) a verifiche periodiche per valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con una certa frequenza.
Tale verifica deve essere effettuata dall'INAIL ex ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati. Il Testo Unico per la sicurezza stabilisce, inoltre, che i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati ad effettuare tali verifiche saranno stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro.
Il Decreto del Ministro del Lavoro dell’11 aprile 2011, quindi in ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, definisce modalità, tempistiche, passaggi burocratici e amministrativi per l'accreditamento di soggetti terzi pubblici o privati alla verifica delle attrezzature da lavoro.
Il Decreto del Ministro del Lavoro del 20 gennaio del 2012 proroga l'entrata in vigore del Decreto 11 aprile 2011 di 120 giorni, cioè a fine maggio 2012.

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LA RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L’art. 16 del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche definisce chiaramente come deve essere formalizzato un atto di delega affinche` possa essere ritenuto efficace sotto il profilo delle responsabilita` del delegato e del delegante.
L`Ance ha ritenuto opportuno riformulare la propria pubblicazione in materia di tutela della sicurezza, alla luce del rinnovato assetto normativo e con il primario obiettivo di fornire uno strumento adeguato a chiarire i delicati profili di responsabilita` che coinvolgono le figure ricoprenti ruoli significativi all`interno dell`impresa.
Il documento si compone di due parti:
- la prima parte approfondisce le figure rilevanti previste dal D. Lgs. 81/08 (datore di lavoro, dirigente, proposto, Rspp) analizzando le relative posizioni di garanzia ed effettuando un`ampia trattazione giuridica sulla delega di funzioni. Si e` organizzata la struttura del lavoro approfondendo le figure rilevanti, ai fini della sicurezza, dapprima nell`ambito di una generica organizzazione aziendale e poi con specifico riferimento alle imprese edili;
- la seconda parte riporta esempi di lettere di incarico ed esempi di deleghe di funzioni in materia di sicurezza che il datore di lavoro puo` utilizzare dopo averle adattate alla realta` organizzativa dell`impresa.

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LA COLPA NEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Quando si parla di colpa nel diritto penale, il parametro normativo di riferimento è costituito dall'art. 43 c.p., a termini del quale: «Il delitto: ... è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».
La colpa consta, dunque, di un requisito negativo e di un requisito positivo.
Il requisito negativo è dato dall'involontaria realizzazione del fatto («il delitto è colposo ... quando l'evento ... non è voluto dall'agente»; questo requisito distingue la colpa dal dolo, che si configura quando l'evento è stato preveduto e voluto dall'agente. L'eventuale presenza della sola previsione dell'evento («anche se preveduto») compare dalla nozione legislativa di colpa per individuare l'ipotesi aggravata della colpa cosciente che dà vita, ai sensi dell'art. 61 n. 3 c.p., ad una circostanza aggravante dei reati colposi.
Il requisito positivo della colpa, che la individua e la caratterizza come peculiare forma di responsabilità, è dato dall'imprudenza, dalla negligenza, dall'imperizia (c.d. colpa generica), ovvero dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica); questo requisito, nelle sue varie forme, deve abbracciare e deve riferirsi a tutti gli elementi costitutivi del fatto antigiuridico («il delitto è colposo quando l'evento ... si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»).
La presenza delle varie forme di colpa si fonda su un giudizio interamente normativo, cioè sul contrasto tra la condotta concreta dell'agente e il modello di condotta imposto dalla regola di diligenza, prudenza e perizia, il cui rispetto era necessario per evitare la realizzazione prevedibile di un fatto preveduto dalla legge come reato colposo.
La dottrina chiarisce che:
a) il concetto di imprudenza denota il contrasto fra la condotta concreta e la norma che vietava in assoluto di agire o vietava di agire con determinate modalità;
b) il concetto di negligenza sta a denotare l'omesso compimento di un'azione doverosa;
c) infine, l'imperizia consiste in un'imprudenza e/o in una negligenza nello svolgimento di attività che esigono il possesso e l'impiego di particolari abilità e/o cognizioni.
Va in ogni caso sottolineata la finalità cautelare che accomuna le regole di diligenza, prudenza e perizia: la loro osservanza serve cioè ad evitare la realizzazione di eventi dannosi o pericolosi prevedibili.
Quanto alle forme della colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline), va sottolineato che ciò che differenzia queste forme di colpa dalla colpa generica è solo la fonte delle regole la cui inosservanza determina la colpa: si tratta di norme giuridiche pubbliche o private (leggi, regolamenti, ordini, discipline). Ciò che, d'altra parte, accomuna tutte le regole di diligenza, prudenza e perizia, qualunque ne sia la fonte, è il loro scopo che, invariabilmente, è la prevenzione di eventi prevedibili.
È, peraltro, necessario accertare la colpa anche in relazione ad attività penalmente illecite. Le precauzioni doverose, finalizzate ad evitare eventi prevedibili del tipo di quello verificatosi in concreto, possono senz'altro essere contenute anche in leggi penali (ad es., proprio le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro). Si deve però distinguere tra la sanzione inflitta per la violazione della legge penale e il rilievo attribuibile a tale violazione ai fini del giudizio di colpa. (continua)

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16 gennaio 2012

PROTOCOLLO DI LEGALITA’


Ai  sensi  dell'art.  176,  comma  3,  lett.  e),  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come integrato  dall'art.  3  del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, sono approvate  le  linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonche' di prevenzione e repressione della criminalita', e trasmesse con la nota 23 giugno 2011 del Coordinatore del suddetto Comitato: le linee guida sono riportate nell'allegato alla delibera, della quale l'allegato stesso forma parte integrante.

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28 dicembre 2011

CONSORZI DI IMPRESE


L’espressione “consorzi di imprese” contenuta nell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come riferita a tutti i soggetti con natura plurima, abilitati ai sensi del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 alla partecipazione a gare pubbliche ed all’assunzione dei relativi lavori, dunque comprensiva anche delle ATI e delle diverse tipologie di consorzio ivi previste. 
In tutti tali casi, il legislatore richiede l’individuazione di una unica impresa affidataria ai fini dell’espletamento dei compiti in materia di sicurezza sanciti negli articoli 96 e 97 del D.Lgs. n. 81/2008. 
Tale individuazione è rimessa alla libera determinazione delle parti - ancorché per le ATI tale ruolo dovrebbe essere svolto dalla mandataria - e deve essere comunicata alla stazione appaltante in sede di stipula del contratto d’appalto. Parere dell’AVCP sulla Normativa del 22/07/2010 

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27 dicembre 2011

IL RUP E LA SICUREZZA


A carico del responsabile unico del procedimento grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto. E’ questo il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza 15 novembre 2011, n. 41993. 
Nel caso di specie il giudice di prime cure condannava  per il delitto di cui all’art. 589 c.p. per omicidio colposo, il responsabile del procedimento amministrativo di lavori pubblici e responsabile dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza e  il titolare della ditta subappaltatrice, rispettivamente a 6 mesi di reclusione il primo e a 5 mesi di reclusione gli altri due con l’ulteriore risarcimento danni in favore della parte civile. Ai tre, infatti, era stato addebitato di avere consentito, in violazione degli obblighi di sicurezza a loro carico gravanti, che un operaio, intento alla posa in opera della copertura di una piscina, lavorasse in totale assenza delle opere di protezione collettiva previste dal piano di sicurezza e senza precauzioni atte ad evitare la caduta dall'alto. In tale frangente  l’operaio cadeva da un'altezza di circa 10 m. decedendo per gravi lesioni al capo.
La situazione viene confermata anche in secondo grado, ad eccezione del titolare della ditta dichiarando l'estinzione del reato a  suo carico per morte dell'imputato. Il ricorso per cassazione procede solo per il responsabile del procedimento amministrativo di lavori pubblici, in quanto quello presentato dal coordinatore in materia di sicurezza è dichiarato inammissibile per presentazione tardiva.
Sul responsabile dei  lavori, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 494 del 1996, incombe l’obbligo delle verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro in attuazione dei relativi piani (art. 4 ed art. 5, co. 1, lett. a) d.p.r. cit.). Inoltre, il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
Sommando i diversi compiti a carico del responsabile deriva quella posizione di garanzia ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto.
Da ciò ne consegue che in ogni caso era onere del RUP, a fronte di modifiche progettuali, in adempimento degli obblighi sopra richiamati, controllare la adeguatezza dei piani di sicurezza alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori.
Né il lamentato comportamento negligente della persona offesa (che non avrebbe utilizzato le cinture), può escludere la rilevanza causale della condotta omissiva dell'imputato. Infatti, «la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta».

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LOMBARDIA - LINEE DI INDIRIZZO PER L’ATTIVITA’ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA


Il documento predisposto dalla Regione Lombardia propone strumenti concreti per l’assolvimento degli obblighi in carico ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori esplicitando tempistiche e modalità di assolvimento (riferimenti Dlgs 81/08 così come modificato dal D.Lgs 106/09 ).
Le indicazioni fornite riguardano un insieme di attività che se svolte da un coordinatore della sicurezza garantiscono una soglia di minima prestazione a cui un buon tecnico aderisce al fine di svolgere l’incarico in oggetto correttamente ed eticamente.
Si tratta di “regole” volontarie che non sostituisco in alcun modo i contenuti di legge, ma semplicemente vi si affiancano e integrano le lacune relative a tempistiche e modalità pratiche di assolvimento degli obblighi.
Poiché gli incarichi tecnici previsti dalla legge sono due, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, sono state tenute in considerazione le singole figure.

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09 novembre 2011

RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE


“In materia di sicurezza del lavoro, il coordinatore per l'esecuzione del lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Egli, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, deve assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ed in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente. In altre parole, va detto che le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma, in conformità al dettato normativo sopra citato, si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
Nel caso in esame, l'imputato, nella qualifica di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come correttamente evidenziato dai Giudici di merito, avrebbe dovuto, in occasione delle visite periodiche al cantiere, tenersi attentamente informato circa lo sviluppo delle opere in corso controllando in ciascuna fase ed in specie per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza. Nella fattispecie, la posa del solaio in laterizi, con il rischio di caduta dall'alto, avrebbe richiesto la specifica verifica da parte del G. della effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni dei lavoratori addetti.”
In altre parole, le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
Nella fattispecie è stato ritenuto colpevole il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in relazione alla caduta dall’alto di un operaio intento a lavori di posa in opera di un solaio in laterizio, per non aver correttamente vigilato sulla effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni dei lavoratori addetti a tali opere.

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25 ottobre 2011

INTERPELLI IN MATERIA DI SICUREZZA

Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli Interpelli prevista dall’art.12 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (D.Lgs 81/2008) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica interpellosicurezza@lavoro.gov.it.
I tecnici o le imprese o i datori di lavoro che abbiano necessità di formulare quesiti interpretativi o di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono rivolgersi agli ordini professionali o ad organismi di rilevanza nazionale, al fine di inoltrare tali quesiti alla Commissione per gli Interpelli.
Infatti, hanno possibilità di consultare la Commissione per gli interpelli solo gli organismi associativi a rilevanza nazionale, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello dovranno essere necessariamente inoltrate via e-mail (interpellosicurezza@lavoro.gov.it). Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

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31 maggio 2011

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELLE OPERE DI ASFALTATURA

Il documento ha lo scopo di individuare e promuovere soluzioni tecnologiche in grado di eliminare le sostanze cancerogene o, quanto meno, di ridurre l'esposizione dei lavoratori a tali sostanze. Il documento si presta come riferimento per la redazione del documento di valutazione dei rischi, grazie anche ad una serie di tabelle che riportano i rischi per la sicurezza individuati per ogni fase di lavorazione.

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12 aprile 2011

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il committente dei lavori è responsabile del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell'attuazione generale delle misure antinfortunistiche.
E' questo l'importante principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36581 del 21/09/2009, con la quale è stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo un privato che aveva commissionato la ristrutturazione della sua casa ed il rifacimento del tetto ad un operaio, benché questo non fosse titolare di una impresa edile ma dipendente in mobilità di altra impresa, né disponesse dei mezzi necessari per eseguire le opere. L'operaio, nel corso dei lavori, era caduto ed aveva perso la vita.
Il proprietario dell'immobile avrebbe dovuto vigilare, dal momento che il rifacimento del tetto era un lavoro pericoloso, affinché le opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica, tanto più che non era stata predisposta dal proprietario neppure una impalcatura, nonostante i 15 metri di altezza del tetto.

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28 febbraio 2011

SICUREZZA E OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER GLI APPALTI

Con la Circolare 5/2011, il Ministero del Lavoro ha evidenziato le problematiche connesse agli appalti che possono avere ripercussioni su sicurezza, illeciti e obblighi contributivi.
Il testo chiarisce il significato di appalto “genuino”, gli obblighi retributivi, i criteri di scelta dei contraenti, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, il ricorso alla certificazione, nonché la disciplina per la salute e sicurezza del lavoro.

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21 febbraio 2011

SICUREZZA E OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER GLI APPALTI

Con la Circolare 5/2011, il Ministero del Lavoro ha evidenziato le problematiche connesse agli appalti che possono avere ripercussioni su sicurezza, illeciti e obblighi contributivi.
Il testo chiarisce il significato di appalto “genuino”, gli obblighi retributivi, i criteri di scelta dei contraenti, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, il ricorso alla certificazione, nonché la disciplina per la salute e sicurezza del lavoro.

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