23 febbraio 2012

STRADE PUBBLICHE E PRIVATE


Il Consiglio di Stato, con la sentenza 728 del 14 febbraio 2012, confermando la precedente pronuncia del TAR, ha annullato un provvedimento con cui un dirigente comunale ha negato l’assenso all’installazione di una sbarra automatizzata destinata a regolare il traffico in entrata e in uscita da una strada privata appartenente a un condominio, limitandosi ad affermare che si tratta di una strada pubblica, senza argomentare ulteriormente la natura pubblica della via, atteso peraltro che nella specie il terreno destinato a via consente l’accesso ed il recesso da alcuni condomini alla via pubblica, e non risulta provato che sia stato destinato all’uso pubblico indifferenziato da tempo immemore.
Con l’occasione, il Consiglio di Stato ricorda come costituisca strada pubblica quel tratto viario che non sia cieco, ma assuma una esplicita finalità di collegamento, essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di persone, mentre il connotato di interclusione dell'area servita esclude che vi possa sorgere un uso stradale in favore di una collettività indeterminata, e fa invece concludere per una strada privata con utilità limitata ai soli proprietari frontisti.

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