STRADE PUBBLICHE E PRIVATE
Il
Consiglio di Stato, con la sentenza 728 del 14 febbraio 2012, confermando la
precedente pronuncia del TAR, ha annullato un provvedimento con cui un
dirigente comunale ha negato l’assenso all’installazione di una sbarra
automatizzata destinata a regolare il traffico in entrata e in uscita da una
strada privata appartenente a un condominio, limitandosi ad affermare che si
tratta di una strada pubblica, senza argomentare ulteriormente la natura
pubblica della via, atteso peraltro che nella specie il terreno destinato a via
consente l’accesso ed il recesso da alcuni condomini alla via pubblica, e non
risulta provato che sia stato destinato all’uso pubblico indifferenziato da
tempo immemore.
Con l’occasione, il Consiglio di Stato ricorda come costituisca strada pubblica quel tratto viario che non sia cieco, ma assuma una esplicita finalità di collegamento, essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di persone, mentre il connotato di interclusione dell'area servita esclude che vi possa sorgere un uso stradale in favore di una collettività indeterminata, e fa invece concludere per una strada privata con utilità limitata ai soli proprietari frontisti.
Con l’occasione, il Consiglio di Stato ricorda come costituisca strada pubblica quel tratto viario che non sia cieco, ma assuma una esplicita finalità di collegamento, essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di persone, mentre il connotato di interclusione dell'area servita esclude che vi possa sorgere un uso stradale in favore di una collettività indeterminata, e fa invece concludere per una strada privata con utilità limitata ai soli proprietari frontisti.
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