20 febbraio 2012

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO


In sede di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, (ora da art. 44 ad art. 59 del dpr 207/2010) il Responsabile Unico del Procedimento ha l’obbligo di verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente e al documento preliminare della progettazione redatto ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d.p.r. 554/1999 e, in caso di apposizione di riserve, è tenuto a valutare, in relazione alle effettive motivazioni delle stesse, l’eventuale sussistenza delle condizioni per l’apporto di varianti ai sensi dell’art. 132 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163. Sono considerati errori di progettazione tutte le ipotesi di inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta e la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Deliberazione dell’AVCP n. 21 del 11/03/2009  

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