VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
In
sede di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 21
dicembre 1999, n. 554, (ora da art. 44 ad art. 59 del dpr 207/2010) il Responsabile Unico del Procedimento ha
l’obbligo di verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto
esecutivo sia conforme alla normativa vigente e al documento preliminare della
progettazione redatto ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d.p.r. 554/1999 e, in
caso di apposizione di riserve, è tenuto a valutare, in relazione alle
effettive motivazioni delle stesse, l’eventuale sussistenza delle condizioni
per l’apporto di varianti ai sensi dell’art. 132 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163. Sono considerati errori di progettazione tutte le ipotesi di inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta e
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali. Deliberazione
dell’AVCP n. 21 del 11/03/2009
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