20 febbraio 2012

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO


In sede di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, (ora da art. 44 ad art. 59 del dpr 207/2010) il Responsabile Unico del Procedimento ha l’obbligo di verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente e al documento preliminare della progettazione redatto ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d.p.r. 554/1999 e, in caso di apposizione di riserve, è tenuto a valutare, in relazione alle effettive motivazioni delle stesse, l’eventuale sussistenza delle condizioni per l’apporto di varianti ai sensi dell’art. 132 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163. Sono considerati errori di progettazione tutte le ipotesi di inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta e la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Deliberazione dell’AVCP n. 21 del 11/03/2009  

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25 ottobre 2011

VERIFICA DEL PROGETTO

Il nuovo regolamento, nella Parte II, Capo II rubricato come "Verifica del progetto" agli articoli dal 44 al 59, dispone in merito alla verifica e validazione del progetto. Per le infrastrutture strategiche di cui alla Parte seconda, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. 163/2006, si fa riferimento all’Allegato XXI del medesimo decreto. La verifica del progetto è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati e deve accertare:
- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere, ove richiesto.
Le verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, sono affidate:
ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 46, comma 2 del Codice;
all’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B.
Le verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro possono essere affidate:
ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA). Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l’applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità;
all’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;
agli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
agli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.
Le verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice (4.845.000 euro) per opere a rete possono essere effettuate:
dai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice ai quali non è richiesto il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001;
dal Responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero dagli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.
Sull’affidamento delle attività di verifica vedi le schede di Bosetti e Gatti. Cliccare qui

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17 marzo 2011

VALIDAZIONE DEL PROGETTO

L’art. 47 del D.P.R. 554/99, in merito alla validazione dei progetti, prevede che ”Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.” e che “La validazione riguarda fra l’altro (…) l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto.
L’aver posto in gara un progetto non ancora definitivamente approvato dagli organi competenti, come appare ricorrere nella fattispecie in esame, ha esposto la S.A. ad eventuali successive problematiche con l’impresa esecutrice, con la redazione obbligatoria di varianti in corso d’opera, in quanto non vi è certezza riguardo la piena e sicura cantierabilità del progetto posto a base di gara. Su tale argomento l’Autorità si è già ampiamente espressa (ex plurimus, Deliberazioni n.124/2001 e n. 97/2004) ribadendo il contrasto di tale comportamento con l’art. 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i., quando viene indetto e, quindi, aggiudicato un appalto sulla base di una progettazione esecutiva non corredata di tutte le prescritte approvazioni ed autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto.

Per quanto attiene l’attribuzione delle funzioni del responsabile unico del procedimento si rileva che, non è conforme al disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e dell’art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, l’individuazione del segretario comunale quale responsabile unico del procedimento in quanto, ancorché in possesso di ultradecennale esperienza, per espressa previsione normativa tale ruolo può essere rivestito solo da un tecnico dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalla normativa vigente, da un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a 5 anni. Solo subordinatamente, in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio, supportati nello svolgimento dei compiti così attribuiti da funzionari in possesso delle specifiche professionalità necessarie allo svolgimento di tali compiti ovvero da tecnici esterni. In caso di particolare necessità ai sensi dell’art. 7 co. 5 del DPR 554/99 le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico e della struttura corrispondente e, ove non sia presente tale figura, al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Su tale argomento l’Autorità si è già espressa con la Deliberazione n. 21/2006, nella quale si afferma che l’individuazione del segretario comunale quale responsabile del procedimento non risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che invece richiede la qualifica di tecnico per ricoprire tale incarico. Una diversa interpretazione della norma ne sminuirebbe il contenuto precettivo-indicativo per gli operatori del settore, svuotandola di significato effettivo. Deliberazione dell’AVCP n. 24 del 23/2/2011

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