27 gennaio 2010

LA CAUZIONE DEFINITIVA

(art. 113 D. Lgs. n. 163/06 ex art. 30, commi 2, 2bis e 2-ter, Legge n. 109/94 e art. 101 DPR n. 554/99)
Tale cauzione, fissata nel 10% dell’importo contrattuale, è prestata dal soggetto aggiudicatario:
- a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento;
- a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Di tutte le obbligazioni, quindi anche quelle che comportano prestazioni dell’appaltatore nei confronti di terzi, quale, ad esempio, il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (art. 101, comma 3, DPR n. 554/99).
Importanti novità sono state introdotte su tale garanzia per effetto della legge n. 166/02. Si tratta, in particolare, del meccanismo di aumento della cauzione in ragione dei ribassi praticati (un punto per ogni punto di ribasso, se questo è superiore al 10%; due punti per ogni punto di ribasso, se è superiore al 20%) e del suo progressivo svincolo automatico. Su quest’ ultimo fronte la legge finanziaria 2004 ha introdotto ulteriori modifiche rispetto al testo novellato dalla legge n. 166/02. Per effetto della legge finanziaria 2004 è stato introdotto il sistema dello svincolo progressivo correlato all’entità di ciascuno stato di avanzamento lavori sino al raggiungimento del 75% dell’importo della cauzione.
Lo svincolo, si attua a partire dall’emissione del primo SAL, qualunque ne sia l’importo, ed opera progressivamente ogni qual volta l’amministrazione emette i SAL successivi.
Lo svincolo anticipato della cauzione avviene automaticamente, per effetto della semplice presentazione, alla banca o alla società assicuratrice, del SAL o di documento analogo, in originale o copia autenticata, che attesti l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo della cauzione, pari al 25% dell’importo iniziale, è svincolato, invece, all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o, se sussiste, di regolare esecuzione.
La garanzia definitiva cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 mesi dall’ultimazione dei lavori.
Anche tale garanzia, come la cauzione provvisoria, gode del benefico della riduzione del 50%, nel caso di soggetti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.