31 gennaio 2010

LA GARANZIA PER I RISCHI DI ESECUZIONE (cd. POLIZZA ALL RISK)

(art. 129, comma 1, D. Lgs. n. 163/06 ex art. 30, comma 3, Legge n. 109/94 e art. 103 DPR n. 554/99)
Tale garanzia, che l’appaltatore deve stipulare in aggiunta alla fideiussione definitiva, copre due ordini di rischi:
- i rischi di esecuzione, quindi i danni causati alle opere, anche preesistenti, da qualsiasi causa determinati nel corso dell’esecuzione, tranne quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi e cause di forza maggiore;
- la responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda i primi, la somma da assicurare non deve superare l’importo dei lavori posto a base di gara (DM 123/04).
Per la responsabilità civile verso terzi la somma da assicurare è fissata nel 5% di quella stabilita nel bando per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro. Pertanto per appalti di importo fino a 10.000.000 di euro il valore assicurato sarà pari a 500.000 euro.
Anche tale garanzia, come quella definitiva, cessa di avere efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 mesi dall’ultimazione dei lavori.