31 gennaio 2010

LA POLIZZA INDENNITARIA POSTUMA DECENNALE

(art. 129, comma 2, D. Lgs. n. 163/06 ex art. 30, comma 4, Legge n. 109/94 e art. 104 DPR n. 554/99)

Per lavori pubblici di importo particolarmente rilevante, fissato con D.M. 1° dicembre 2000, in somme superiori al controvalore in euro di 10 milioni di DSP (circa 12 milioni di Euro), l’appaltatore dovrà stipulare:
- una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di gravi difetti costruttivi e di rovina totale o parziale dell’opera;
- una seconda polizza, della medesima durata decennale, che copra la responsabilità civile verso danni a terzi.
Tali polizze devono essere prestate all’atto di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, e quindi alla cessazione dell’efficacia della garanzia definitiva; il loro perfezionamento è condizione essenziale per il pagamento all’appaltatore della rata di saldo.
Per la polizza decennale il limite di indennizzo non deve essere inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata, con limite massimo di 14 milioni di euro.
Per la responsabilità civile verso terzi, il massimale assicurato non deve essere inferiore a 4 milioni di euro.