22 febbraio 2010

SUL CONTRAENTE GENERALE

La figura del contraente generale si caratterizza per l’assunzione – a proprio rischio – di un obbligo di risultato che presuppone un’autonomia organizzativa e gestionale ben più ampia di quella riconosciuta in capo all’appaltatore. In materia di sicurezza, pertanto, la normativa di settore consente al soggetto aggiudicatore di affidare al contraente generale le funzioni proprie del responsabile dei lavori. Tale previsione trova la sua ratio proprio nella necessità di tener conto delle peculiarità tipiche del contraente generale che, ove intenda realizzare le opere avvalendosi di terzi, assume le funzioni tipiche di committente dei lavori appaltati. (Parere AVCP del 26/05/2009)

Mentre il contratto di appalto tipico consente il subappalto nei limiti del 30%, nel caso di Contraente Generale è possibile l’affidamento anche totale a terzi dell’esecuzione dei lavori, senza necessità di rispettare le norme dell’evidenza pubblica, il che rientra nel concetto di “esecuzione con qualsiasi mezzo”, funzionale all’esigenza di realizzare concretamente e velocemente i progetti ritenuti strategici. Pertanto, l’affidamento a terzi da parte del Contraente Generale sembra più correttamente assimilabile all’esercizio di una funzione pubblicistica di individuazione del committente, in analogia a quanto previsto per la concessione di lavori pubblici. L’art. 1, comma 162 della L. 244/2007 (finanziaria 2008) ha escluso espressamente le prestazioni rese nei confronti del Contraente generale dall’applicazione del regime di inversione contabile (reverse change) del pagamento dell’IVA. (Parere AVCP del 07/04/2008)