20 febbraio 2010

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI TIPO VERTICALE

Nell'associazione temporanea di tipo verticale un'impresa, che sia capace per l'intera categoria prevalente, ha bisogno di associarsi ad altra impresa che abbia la capacità di realizzare la categoria delle opere scorporabili.
L'impresa capogruppo è responsabile dell'intera opera nei confronti del soggetto appaltante, mentre le altre imprese, che hanno assunto le parti scorporate, lo sono solo per la propria parte (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 1999, n. 1805; Cons. giust. amm. 13 ottobre 1998, n. 618, e 16 settembre 1998, n. 477). La giurisprudenza ha ritenuto che solo nel caso di associazioni temporanee di tipo verticale fosse consentita la partecipazione di imprese associate prive del requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per tutte le categorie delle opere oggetto dell'appalto (Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 1997, n. 812 e 4 dicembre 1996, n. 1476).
Per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, “i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente”.
La possibilità per una delle imprese mandanti di assumere lavori scorporabili non esclude che i requisiti debbano essere posseduti al momento della domanda di partecipazione, né consente ad un'impresa, che non abbia i requisiti previsti per le opere scorporabili, una sorta di domanda di partecipazione per impresa da nominare. Solo un'impresa che abbia i requisiti previsti per le opere scorporabili potrà avvalersi della facoltà di nominare successivamente una diversa impresa che di quelle opere si assuma l'esecuzione; mentre l'impresa, che quei requisiti non abbia, non può esimersi dall'indicare nella domanda di partecipazione un'idonea impresa mandante (Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 1996, n. 375).