20 febbraio 2010

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI TIPO MISTO

Sono consentite anche associazioni temporanee di imprese di tipo misto. Tali sono quelle che cumulano in un unico assetto organizzativo le caratteristiche proprie dell'associazione così detta orizzontale, per l'esecuzione dei lavori della categoria prevalente, con quelle dell'associazione così detta verticale tra imprese mandanti e le precedenti ai fini dell'esecuzione delle opere scorporabili. Nell'ipotesi in cui è possibile realizzare la riunione verticale si ammette, quindi, la riunione orizzontale per i lavori della categoria prevalente; ne consegue che la presenza di opere scorporabili non permette di ricorrere unicamente al raggruppamento di tipo verticale (Cons. giust. sic. 3 febbraio 2000, n. 36; 13 ottobre 1998, n. 618; 16 settembre 1998, n. 477).