24 febbraio 2010

PRINCIPIO DI IMMUTABILITÀ DEL CONCORRENTE

Deliberazione AVCP n. 39 del 22/04/2009
Il divieto di modificazione soggettiva dei componenti dei raggruppamenti di imprese, sancito dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la cui inosservanza determina l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto (art. 37, comma 10), vige sia durante la fase di aggiudicazione della gara sia dopo la stipula del contratto d’appalto, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del medesimo decreto legislativo (fallimento, morte, interdizione, inabilitazione del mandatario o del mandante e casi previsti dalla normativa antimafia).
Nell’appalto integrato il progettista incaricato dell'attività di progettazione che non è formalmente associato all'esecutore, non entrando a far parte del raggruppamento, non assume nessuna responsabilità in relazione alla presentazione dell'offerta né la qualità di concorrente o di titolare del rapporto con la stazione appaltante in caso di aggiudicazione.
Allo stesso modo, il terzo incaricato della progettazione da parte del Contraente Generale non è un concorrente della gara e rimane estraneo al rapporto con l'amministrazione appaltante rispetto alla quale il Contraente Generale è l'unico a rispondere della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, a norma del comma 4, dell'art. 176 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Pertanto, il principio di immutabilità del concorrente, sancito nell’art. 37 del medesimo decreto legislativo, non trova applicazione con riferimento ai terzi affidatari del Contraente Generale.