22 febbraio 2010

REQUISITI DI IMPRESE RIUNITE PER L'ACCESSO ALLA GARA

TAR Napoli, Sez. I, 27 novembre 2006, 17 gennaio 2007, n. 364
Relativamente ai requisiti per l'accesso alla gara - salvo che non si tratti di condizioni soggettive che, per prescrizione di legge o per espressa disposizione del bando, devono essere necessariamente possedute singolarmente da ciascuna delle imprese riunite - la valutazione dell'idoneità tecnica, finanziaria ed economica dei raggruppamenti, quando si riferisce ad aspetti di carattere oggettivo (come il fatturato), va effettuata, in via di principio, cumulativamente, tenendo conto della sommatoria dei mezzi e delle qualità che fanno capo a tutte le imprese raggruppate. A fronte di ciò si palesa un unico limite, coerente con l'esigenza di non trasformare la riunione di imprese in uno strumento elusivo delle regole impositive di un livello minimo di capacità per la partecipazione agli appalti: è, infatti, da ritenere che debba comunque sussistere una sostanziale corrispondenza tra i requisiti e la parte del servizio effettuata da ciascuna delle imprese associate, nelle ipotesi in cui sia prevista la specificazione delle prestazioni (cfr. C.d.S., sez. V, 15 giugno 2001, n. 3188).
Alla luce di tali considerazioni (sulle quali peraltro non ha inciso l’introduzione del codice unico degli appalti – comunque inapplicabile ratione temporis al caso in esame) non vi è dubbio, trattandosi di ATI orizzontale, che due delle quattro imprese che costituiscono l’ATI non hanno alcun requisito di capacità tecnica ed economico-finanziaria per partecipare validamente all’esecuzione dell’appalto.
Pertanto, posto che le ragioni di esclusione di una delle imprese raggruppate si trasmettono all’associazione, deve essere accolta la censura sviluppata da parte ricorrente avverso l’ammissione dell’ATI alla gara in oggetto.