CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI AGGIUDICATI
Deliberazione AVCP n. 85 del 07/10/2009
Non sussiste la possibilità per le amministrazioni appaltanti di rinegoziare con il soggetto prescelto come contraente alcune condizioni di esecuzione dei contratti aggiudicati in esito a procedure concorsuali. In particolare, va negata la possibilità di modificare l'oggetto del contratto di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un'opera, perché vi è palese violazione delle regole di concorrenza e parità di condizioni tra i partecipanti alla gara e si è, pertanto, in presenza di illegittimo esercizio della funzione amministrativa, in palese contrasto con le norme in tema di procedure di evidenza pubblica. Un siffatto modus operandi altera il contesto di rigore e di imparzialità entro cui, conformemente alla normativa generale e speciale di riferimento, necessariamente deve svolgersi la competizione e di cui è garante proprio la stessa Amministrazione aggiudicatrice.
Non sussiste la possibilità per le amministrazioni appaltanti di rinegoziare con il soggetto prescelto come contraente alcune condizioni di esecuzione dei contratti aggiudicati in esito a procedure concorsuali. In particolare, va negata la possibilità di modificare l'oggetto del contratto di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un'opera, perché vi è palese violazione delle regole di concorrenza e parità di condizioni tra i partecipanti alla gara e si è, pertanto, in presenza di illegittimo esercizio della funzione amministrativa, in palese contrasto con le norme in tema di procedure di evidenza pubblica. Un siffatto modus operandi altera il contesto di rigore e di imparzialità entro cui, conformemente alla normativa generale e speciale di riferimento, necessariamente deve svolgersi la competizione e di cui è garante proprio la stessa Amministrazione aggiudicatrice.
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