LA GARANZIA GLOBALE DI ADEMPIMENTO (PERFORMANCE BOND)
(art. 129, comma 3 e art. 176, comma 18 del D. Lgs. n.163/06 ex art. 30, comma 7-bis, Legge n. 109/94)
Il Codice prevede che con il nuovo Regolamento venga istituito un sistema di garanzia globale di esecuzione. Tale sistema, una volta operativo, sarà facoltativo per gli appalti di sola esecuzione di importo superiore a 100.000.000 di euro, e obbligatoria per gli appalti integrati di importo superiore a 75.000.000 di euro e per gli affidamenti a Contraente Generale (art. 176, comma 18).
La garanzia globale di adempimento scatta al momento della risoluzione del contratto e prevede il subentro nel contratto del Garante che indica una nuova impresa esecutrice; il Garante ha anche la facoltà di liberarsi pagando una penale pari al 40% dei lavori ancora da eseguire. La garanzia ricomprende anche la cauzione definitiva ed è attivabile a semplice richiesta della stazione appaltante.
Il Codice prevede che con il nuovo Regolamento venga istituito un sistema di garanzia globale di esecuzione. Tale sistema, una volta operativo, sarà facoltativo per gli appalti di sola esecuzione di importo superiore a 100.000.000 di euro, e obbligatoria per gli appalti integrati di importo superiore a 75.000.000 di euro e per gli affidamenti a Contraente Generale (art. 176, comma 18).
La garanzia globale di adempimento scatta al momento della risoluzione del contratto e prevede il subentro nel contratto del Garante che indica una nuova impresa esecutrice; il Garante ha anche la facoltà di liberarsi pagando una penale pari al 40% dei lavori ancora da eseguire. La garanzia ricomprende anche la cauzione definitiva ed è attivabile a semplice richiesta della stazione appaltante.
<< Home