06 febbraio 2010

PIANO CASA

La legge regionale 16 luglio 2009 n. 13 per lo sviluppo e qualificazione del patrimonio edilizio (piano casa). Nuovi spazi per le famiglie, recupero degli edifici abbandonati o degradati, risparmio energetico, riqualificazione dei quartieri di edilizia pubblica: queste sono le priorità della legge lombarda per il rilancio edilizio.
Le scadenze:
16 ottobre 2009: data a partire dalla quale è possibile presentare ai Comuni le Denunce di Inizio attività o le richieste di Permesso di costruire (art. 42 e art. 38, l.r. 12/20005) relative agli interventi proposti.
15 aprile 2011: data limite, entro la quale è necessario aver presentato ai Comuni le Denunce di Inizio attività o le richieste di Permesso di costruire (art. 42 e art. 38, l.r. 12/20005) relative agli interventi proposti.
15 ottobre 2011: data limite, entro la quale è necessario aver presentato ai Comuni la richiesta di Permesso di Costruire (art. 38, l.r. 12/20005) per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Per edificio si intende una costruzione unitaria per morfologia, riconoscibile dal punto di vista architettonico, dotata di una struttura portante indipendente, con autonomia di accesso e di distribuzione interna (verticale ed orizzontale). La costruzione è delimitata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto.
Nell'ambito della l.r. 13/2009, per "volumetria esistente" dell'edificio si deve intendere il volume reale dell'edificio, calcolato applicando i criteri definiti dal Comune nel proprio strumento urbanistico o nel Regolamento edilizio.
La legge, nel rispetto di quanto già stabilito dalla l.r. n. 12/2005, prevede l’alternatività tra il permesso di costruire e la d.i.a. (dichiarazione di inizio attività). Tuttavia, sono previste tre ipotesi in cui l’intervento è assoggettato obbligatoriamente a permesso di costruire: gli interventi di sostituzione nei centri storici, gli interventi sia di ampliamento che di sostituzione da realizzarsi nei comuni classificati in zona sismica 2 e 3 dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 e, infine, gli interventi di edilizia residenziale pubblica.
Relativamente ai parcheggi pertinenziali, la L.R. 13 stabilisce, all’art. 5, comma 6, che siano i Comuni, con deliberazione da assumere entro il 15 ottobre 2009, a dettare eventuali prescrizioni ad hoc, avendo riguardo in particolare alle situazioni che potrebbero evidenziare un più marcato fabbisogno degli stessi da soddisfare. (FAQ)