24 marzo 2010

VALIDITA' ATTESTAZIONE SOA

L’attestazione Soa è sufficiente per la partecipazione a una gara d’appalto. La richiesta di requisiti aggiuntivi, che supera le categorie di specializzazione e le classifiche di importo indicate dal bando, deve quindi ritenersi illegittima. (Tar Lazio di Roma, sentenza 12218/2008 del 22/12/2008).
L'Attestazione di Qualificazione ha validità cinque anni, con verifica di mantenimento entro il terzo anno. Per la categoria OS2 (Restauro e manutenzione delle superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico) l'Attestazione di Qualificazione ha validità pari a tre anni.
Almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale.
Almeno tre mesi prima della scadenza quinquennale l'impresa deve richiedere il rinnovo della Attestazione. (art. 15, comma 5 e art. 15 bis del D.P.R. n. 34/2000)
In caso di richiesta di aumento di importo o estensione delle categorie, l'Attestazione può essere richiesta anche prima della scadenza. I termini di validità decorrono dalla data del rilascio dell'ultima Attestazione.
Se è stato chiesto alla Soa l’adeguamento dell’attestazione scaduta prima della presentazione dell’offerta, l’impresa può partecipare validamente alla gara. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3878/2009 del 16/6/2009, ha chiarito che il termine entro il quale l’impresa deve chiedere la verifica dell’attestazione, fissato a 60 giorni prima della scadenza dell’attestato, non ha natura perentoria. L’impresa che concorre da sola può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche solo la domanda con la quale ha chiesto, entro il termine, di effettuare la verifica triennale o il rinnovo della attestazione. La scadenza del triennio o del quinquennio non viene quindi presa in considerazione per la validità della domanda di partecipazione alla gara.
Gli attestati SOA, prodotti da qualche anno su di uno schema unico predisposto dall’AVCP, riportano in basso, una tabella su tre colonne con le indicazioni di seguito evidenziate:
rilascio attestazione originaria A
rilascio attestazione in corso B
scadenza validità triennale C
effettuazione verifica triennale D
scadenza intermedia (cons. stab.) E
scadenza validità quinquennale F

Precisamente:
A: indica la data di primo rilascio dell’attestato interessato.
B: indica la data dell’ultima variazione dell’attestato interessato a seguito di integrazioni di categoria, variazioni di dati sociali, variazione di classifica, aggiornamento del certificato ISO, ecc. da parte dell’impresa.
C: indica la scadenza della validità triennale dopo la quale assolutamente l’impresa si deve considerare NON QUALIFICATA sino a quanto non rinnova l’attestato (cioè si riqualifica ex-novo con un nuovo quinquennio secondo procedura piena) oppure effettua la cosiddetta verifica triennale. Tale verifica, e quindi la conferma della validità dell’attestato interessato, decorre dalla data indicata in D e che avviene esclusivamente al termine delle verifiche condotte dalla SOA in sede di revisione triennale. Tale richiesta può essere avanzata anche successivamente alla scadenza triennale indicata in C, ma avrà ad ogni modo come scadenza finale, il quinquennio originario indicato in E.
D: indica la data in cui si è effettuata la revisione triennale dalla quale ridecorre la validità dell'attestato sino alla data indicata in F.
E: rileva per i consorzi stabili
F: indica la scadenza quinquennale dell’attestato SOA dopo la quale l’impresa deve riqualificarsi ex-novo, ed aggiornare tutta la documentazione necessaria. In caso di partecipazione ad una gara successivamente alla scadenza della validità triennale, l’impresa sarà esclusa dalla gara.
E’ solo quanto contenuto nell’Attestato, tra l’altro trasmesso automaticamente dalla SOA presso il Casellario Informatico presso l’Autorità, a certificare le date di validità dello stesso.